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Regione Emilia Romagna emana un’ordinanza per semplificare le pratiche sisma Mude e Sfinge

Il 15 aprile Regione Emilia Romagna ha adottato un'ordinanza (in allegato) per disciplinare le procedure straordinarie introdotte dalla struttura commissariale della regione, al fine di semplificare e accelerare la liquidazione dei SAL (stati di avanzamento lavori), in deroga a quanto disposto dalle ordinanze 29-51-86 (Mude) e 57 (Sfinge).

Il provvedimento stabilisce in sintesi:

Per le procedure di Mude

la possibilità per i beneficiari, esclusivamente fino al termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai fini di una corrispondente erogazione percentuale di contributo, di depositare tramite il tecnico incaricato, una tantum e in via eccezionale, uno stato d’avanzamento lavori corrispondente alla quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere avutasi per l'emergenza sanitaria;

– che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione di quanto specificato al punto che precede, sarà possibile depositare uno dei SAL previsti dall’art. 8 delle medesime ordinanze, ad esclusione del SAL finale, attestando l'esecuzione di una percentuale di lavori ammissibili realizzati seppure inferiore a quella prevista;

– che ove opzionato detto deposito in deroga, la richiesta della residua percentuale prevista in via ordinaria dovrà essere cumulata nell'ambito del SAL ordinario successivo;

– che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012, i Comuni possano autorizzare l'erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese già realizzata e verificata, posticipando l'erogazione del residuo all'esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari;

Per le procedure di Sfinge

– che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni sarà possibile depositare un SAL straordinario aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 8 corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in caso di interventi non complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione;

– che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni l'importo del SAL straordinario, sommato ai SAL già depositati e liquidati, non potrà superare il 90% del contributo complessivo concesso;

– che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni i beneficiari potranno richiedere di istruire le domande di Saldo, già protocollate sulla piattaforma, quale Stato di avanzamento Lavori, che sommato ai SAL già liquidati, non superi il 90% del contributo complessivo concesso; l'istruttoria sarà effettuata valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all'art. 14 bis.

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
Lapam comparto costruzioni
[email protected]
893111

 

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