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Vendita di prodotti alimentari da asporto: alcune note utili per le imprese

Dal 4 maggio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali, ovverosia l’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 24 aprile 2020.

Le imprese della ristorazione hanno la possibilità di effettuare sia la vendita di prodotti con consegna a domicilio della clientela, sia la vendita da asporto, a patto di rispettare le previsioni e gli obblighi per la tutela della salute e la prevenzione del contagio.

A far data dal 27 aprile 2020  infatti consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso.

Le specifiche per le modalità di vendita

    • E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
    • E’ consentita la ristorazione con asporto rispettando i seguenti obblighi:
        ◦ il cliente può sostare nei locali e sostarvi solamente per il tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce;
        ◦ è vietato somministrare prodotti ai clienti, i quali NON debbono comunque consumare i prodotti all’interno dei locali; in tal senso la merce ventuta deve essere idonea all’asporto: per esempio nelle gelaterie è possibile vendere il gelato nelle vaschette apposite o eventualmente anche nelle coppette purché confezionate, ma non certamente con i coni.
        ◦ è vietato sostare nelle immediate vicinanze dei locali di vendita per consumare il prodotto dopo averlo comperato una volta usciti;
        ◦ è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno dei locali, in questo senso debbono essere evitati assembramenti all’esterno dei locali.

Ulteriori misure igienico sanitarie obbligatorie

    • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno, ed in funzione dell’orario di apertura, tenendo un rendiconto degli interventi di pulizia e dei prodotti utilizzati;
    • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria
    • Messa a disposizione a sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, sistemi touch e sistemi di pagamento 
    • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi, e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
    • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande
    • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrate e delle misure igienico sanitarie

In allegato

Oltre ai due provvedimenti di legge citati, in allegato è possibile scaricare questa informativa in formato vademecum ed il cartello per informare la propria clientela.

Informazioni e riferimenti 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede Lapam sul territorio o alla PAS Progetto Ambiente Sicuro, o alternativamente alla segreteria Licom Lapam ai seguenti riferimenti :

Stefano Gelmuzzi
sindacale Lapam
[email protected]
059 893111

Allegati

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