Torna all'elenco

Approvata la nuova legge sulla lettura

4 minuti di lettura
19 Maggio 2020 Stampa

Dallo scorso 25 marzo è entrata in vigore la Legge 15/2020 contenente le “Disposizioni per la promozione ed il sostegno della lettura”, di cui di seguito vengono riepilogati i punti principali.

Tetto alla scontistica dal prezzo di copertina

Il provvedimento prevede modifica il precedento tetto sulla scontistica massima applicabile, inizialmente introdotta per il settore dei libri dalla precedente legge 27 luglio 2011.

Il nuovo limite è definito dall’articolo 8 (cit.)

 – La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita’ effettuata, e’ consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto […]. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e’ elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche’ i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
 – Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite […], ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto[…]. L’offerta e’ consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’offerta non puo’ riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E’ fatta salva la facolta’ dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
 – In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
 – Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti

Sostegno fiscale alle librerie

L’articolo 10 della legge prevede l’incremento per l’anno 2020 di 3.250.000 Euro per il beneficio preveisto all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovverosia il credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali  dove  si  svolge  l’attività ed alle  eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate nella misura massima di 20.000 euro per  gli  esercenti  di librerie che non risultano  ricomprese  in  gruppi  editoriali  dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Piano nazionale per la promozione della lettura

Il provvedimento prevede inoltre da parte del Ministero l’adozione di un Piano nazionale della lettura avente diverse finalità, tra le quali la valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, valorizzare la diversita’ della produzione editoriale, promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d’azione.

Viene inoltre prevista la nomina anno per anno di una Capitale italiana del libro, mediante la presentazione di progetti delle città che si candidano e con uno stanziamento di fondi per la presentazione di questi progetti di 500.000 Euro annui.

Albo delle librerie di qualità

L’articolo 9 prevede la creazione, con un provvedimento da emanarsi entro sei mesi, della creazione di un marchio e di un albo delle “librerie di qualità”, pur anticipando che l’iscrizione sarà riservata a chi esercita la vendita di libri in modo prevalente, con diversificazione dell’offerta e partecipante alle iniziative di promozione culturale del territorio.

Per maggiori informazioni 

In allegato il testo della legge in questione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria provinciale Licom Lapam ai seguenti recapiti: Stefano Gelmuzzi – 059/893111 – [email protected]

Allegati

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate