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Crediti di imposta sui canoni di locazione, come funziona la misura del DL “Rilancio”

8 minuti di lettura
12 Giugno 2020 Stampa

Il Decreto legge "Rilancio" ha previsto all’art. 28 un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione, a favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. 

La misura è prevista per immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, turistica o di lavoro autonomo, ed è finalizzata al contenimento degli effetti economici negativi causati dall’emergenza epidemiologica, con conseguente riduzione dei ricavi/compensi delle attività, a fronte del sostenimento di costi fissi, quali i canoni di locazione per l’utilizzo degli immobili ad uso non abitativo.

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Chi ne può beneficiare

Sono ammessi ad usufruire del credito d’imposta:

– esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non superiori a 5 milioni di euro;
– gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti ne precedente periodo d’imposta.
– I soggetti che svolgono attività alberghiera o agrituristica a carattere stagionale (in tal caso i mesi da assumere ai fini del beneficio sono quelli relativi al pagamento del canone dei mesi di aprile, maggio e giugno) per gli specifici codici Ateco individuati dall'Agenzia delle Entrate con apposita circolare.

Chi ne è escluso

Sono esclusi dal credito d’imposta le attività alberghiere o agrituristiche non esercitate abitualmente che producono redditi diversi.  

Non solo affitto dei muri

Il credito d’imposta spetta in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni di locazione immobiliare, ma anche a contratti di leasing c.d. "operativo" o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa o di arti e professioni.

Possono inoltre beneficiare del credito di imposta anche i contratti di servizi a prestazioni complesse o da affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato all’esercizio dell’attività ma in misura ridotta al 30% anzichè il 60% previsto per i contratti di locazione immobiliare.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato in una circolare alcuni esempi di contratti di servizi complessi, quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali e contratti di coworking, specificando che, nel caso in cui l’attività di esercizio abituale professionale dell’attività di lavoro autonomo si svolga in immobile utilizzato promiscuamente, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento.

Enti con commerciali

Per gli enti non commerciali, il credito d’imposta compete per gli immobili non abitativi utilizzati per l’attività istituzionale, sulla base di quanto previsto nell’atto costitutivo. Nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale svolga anche attività commerciale il credito d’imposta va attribuito in relazione alle due sfere (istituzionale e commerciale) nel rispetto dei relativi requisiti.

In riferimento al canone di locazione corrisposto per la sola attività commerciale, l’ente deve verificare di non avere conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro ed aver subito un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In presenza di un unico contratto, nella circolare è specificato che occorra individuare un criterio oggettivo per determinare la quota parte del canone relativo allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali destinati all’attività commerciale. Un criterio potrebbe essere quello utilizzato in contabilità in riferimento ai criteri di allocazione di costi e ricavi ai due comparti (istituzionale e commerciale). È tuttavia utilizzabile ogni altro criterio oggettivo riscontrabile in sede di controllo. 

I requisiti per poter accedere al beneficio

Il decreto condiziona la spettanza del credito d’imposta alla circostanza che gli esercenti l’attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La diminuzione del fatturato / corrispettivi va verificata con riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio, fatturate e certificate e che hanno concorso alla liquidazione periodica.

Posto che condizione per aver diritto al credito d’imposta è il pagamento del canone, nel caso in cui il canone non risulti pagato la fruibilità del credito d’imposta è sospesa fino al momento del pagamento.

Se i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le attività turistico ricettive stagionali) siano stati pagati in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai predetti mesi di fruizione del beneficio, parametrandole alla durata del contratto, mentre nei casi di accordi di riduzione temporanea del canone di locazione, intercorsi tra locatore e conduttore, il computo del credito d’imposta va effettuato sull'ammontare effettivamente pagato.

Se il pagamento del canone non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire del credito d’imposta; resta tuttavia la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In questo caso il pagamento del canone si intende effettuato contestualmente al momento di efficacia della cessione, fermo restando che la differenza rispetto al credito d’imposta (40% o 60%) deve essere effettivamente pagata e tale pagamento deve risultare dalla documentazione contabile. 

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

1) in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997;

2) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

3) cedendolo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito a altri intermediari finanziari, con finalità di successiva cessione del credito.

La cessione del credito

In caso di cessione del credito (punto 3 dei paragrafi precedenti) la cessione è esercitabile a decorrere dall'entrata in vigore del decreto “Rilancio”, fino al 31 dicembre 2021, ma sarà solo con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che saranno definite le modalità di attuazione della cessione del credito in esame.

Posta la sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito d’imposta in capo al locatario, il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione oppure in compensazione tramite F24.

È bene tenere presente che per il cessionario la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata per gli anni successivi né essere chiesta a rimborso, ed in tal caso il credito può essere oggetto si ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Il controllo della spettanza del credito d’imposta e l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni vengono rivolti nei confronti del beneficiario del credito d’imposta. Invece, in capo al cessionario sarà verificato l’eventuale utilizzo irregolare del credito o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione. Il credito d’imposta in esame, per il locatario / fruitore, non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione Irap e neppure al rapporto di deducibilità dei componenti negativi.

In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre a formare il reddito e il valore della produzione ai fini Irap. 

Divieto di cumulo del credito del Decreto Rilancio con il credito del Decreto "Cura Italia"

Al fine di evitare sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti, il comma 8 dell’art. 28 in esame, prevede la non cumulabilità del credito d’imposta in esame con quello previsto dall’art, 65 del DL n. 18/200 (decreto Cura Italia) relativo ai canoni di locazione di negozi e botteghe, riferito alla sola categoria catastale C1.

Per maggiori informazioni 

Stefano Gelmuzzi
segreteria Licom 
893111
[email protected]

 

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