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Cosa stabilisce l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 17 giugno

17 Giugno 2020 Stampa

Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, Regione Emilia Romagna ha emanto una nuova ordinanza regionale (in allegato ndr.). Ecco in sintesi cosa prevede il decreto.

) Stabilisce le “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette” (allegato n° 3);

) Adottare – per la ripresa dell’attività delle sale slot, sale bingo e sale scommesse, e ai sensi del punto 9 dell’ordinanza approvata con decreto n. 109 del 12 giugno 2020 – le “Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale commesse” (allegato n° 4);

5) A parziale modifica ed integrazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 per lo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna, le misure previste sull’utilizzo dei guanti monouso da parte delle clientela sono sostituite con la seguente disposizione: “Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce”;

) A parziale modifica ed integrazione dei Protocolli di regolamentazione per le attività ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aria aperta in Emilia-Romagna le misure ivi previste sono integrate con la seguente disposizione: “Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento (unità abitativa etc.), né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)”;

) Per la strutture ricettive extra alberghiere e per altre tipologie di strutture ricettive in Emilia-Romagna la misura prevista al paragrafo 3 della Sezione B) in merito al distanziamento dei letti nelle strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), è sostituita con la seguente disposizione: “nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Detta misura non trova applicazione tra appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)”. 

Allegati

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