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Sisma 2012: Regione Emilia Romagna proroga i termini dei lavori di ricostruzione

Il 24 giugno Regione Emilia Romagna ha emanato due ordinanze, la n°17 e la n°18 (in allegato ndr.) relative alle proroghe dei termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori di ricostruzione per immobili produttivi (SFINGE) e immobili agricoli (MUDE).
in sintesi i principali punti dei due provvedimenti:

L’Ordinanza n°17

Proroga dei termini previsti dall’Ordinanza n.57/2012 per la conclusione di tutte le tipologie di interventi:
1) Al 30 settembre 2020 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE ((Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ndr.) a prescindere dalla data di concessione del contributo. Al 31 dicembre 2020 per le imprese di tutti gli altri settori, ad eccezione di quelle sopra, a prescindere dalla data di concessione del contributo.
2) Confermato al 30 settembre 2020 il termine previsto all’art.19, comma 4, dell’Ordinanza n. 57/2012, per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi, per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE , a prescindere dalla data di concessione del contributo;

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi, per le imprese di tutti gli altri settori, ad eccezione delle imprese di cui al precedente punto 2).

Confermato al 31 ottobre 2020 il termine per la conclusione di tutte le tipologie di interventi di cui all’art. 2 ed al 31 dicembre 2020 il termine previsto all’art.19 dell’Ordinanza n. 57/2012, per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi per le persone fisiche, a prescindere dalla data di concessione di contributo.

L’Ordinanza n°18

Proroga dei termini per lavori MUDE agricoli

1) Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze n°12 e n°24 del 2018 il termine per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 3 dell’ordinanza 9/2019 è prorogato al 30 settembre 2020 qualora il termine individuato dall’art.7 delle ordinanze n°29 n°51 e n°86 del 2012 non sia già trascorso a tale data (cioè non siano già scaduti i 36 mesi di esecuzione temporale previsti per il MUDE).

2) Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze n°12 e n°24 del 2018, ai fini dell’erogazione a saldo del contributo, entro il medesimo termine di cui al punto 1 deve essere consegnata al Comune tutta la documentazione a consuntivo indicata all’art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012.

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
comparto costruzioni
[email protected]
893111

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