La Regione Emilia Romagna, con delibera 674/2020, ha stabilito in via straordinaria di posticipare la data di avvio dei saldi estivi 2020 al 1° agosto 2020, fermo restando la durata massima di sessanta giorni.
Nella delibera viene inoltre sospeso il divieto di effettuare nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali di:
– abbigliamento,
– calzature,
– biancheria intima,
– accessori di abbigliamento,
– pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Nella stessa delibera la Regione Emilia Romagna conferma tutte le altre prescrizioni contenute nelle disposizioni, tutt’ora gvigenti, in riferimento alle vendite di fine stagione, di seguito riepilogate.
MERCEOLOGIE IN SALDO, COMUNICAZIONE DEI PREZZI E VARIE
• Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
• La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita in saldo.
• È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
• Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
• È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
• L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI COMUNI
Ricordiamo che con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1780 del 2 dicembre 2013, è stato eliminato l’obbligo di comunicazione scritta preventiva al Comune della data di inizio saldi e della loro durata. Quindi non si deve più comunicare al Comune, almeno cinque giorni prima, la data di inizio e la durata dei saldi.
CAMBIO MERCE
Il negoziante ha l’obbligo di legge di cambio merce dopo l’acquisto solo e solamente in caso di merce difettosa, a patto che il consumatore denunci il vizio del prodotto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e presentando lo scontrino di vendita. La possibilità di cambiare un capo perché l’acquirente ha avuto dei ripensamenti sul colore, il modello o la taglia è una mera prassi commerciale totalmente discrezionale da parte del commerciante, il quale può avere interesse a concedere tale servizio per soddisfare i propri clienti, ma nessun obbligo di legge se il prodotto non ha difetti.
Per maggiori informazioni
Stefano Gelmuzzi
segreteria Licom
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