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Le novità sul Superbonus al 110% dopo la conversione in legge del DL Rilancio

Con l’approvazione definitiva – il 16 luglio – della legge di conversione del D.L n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” arriva il via libera al “Superbonus del 110%” che dopo la pubblicazione del provvedimento attuativi dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato giovedì 23 luglio ndr.), attende ora quello del Ministero dello Sviluppo Economico, atteso entro il ferragosto.

Le modifiche

Rispetto alla prima pubblicazione le modifiche all’articolo 119 sono numerose, a partire dalla platea dei beneficiari che ora oltre a:

– condomìni; 
– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (le quali, limitatamente all’ecobonus 110%, possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio);
– Istituti Autonomi Case popolari (per cui cui le spese detraibili per Ecobonus saranno quelle sostenute fino al 30 giugno 2022) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

ricomprende anche:

– le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale; 
– le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Confermata la detrazione, applicabile nella misura del 110 %, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 (anche per interventi iniziati in precedenza) al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Cosa viene escluso dall’agevolazione

Escluse dalla fruizione del superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Efficientamento energetico

Cambiano i tetti di spesa per gli interventi cosiddetti “trainanti”, ovvero: 

1) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro e da realizzare con materiali conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11/10/2017), ora riferito, oltre che all’edificio, anche a unità immobiliari, in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno:
– 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari
– 40.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30.000 € per unità immobiliare, in edifici composti da più di otto unità immobiliari.

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di “teleriscaldamento efficiente”
– 20.000 € per unità immobiliare, in condomini fino a otto unità immobiliari;
– 15.000 € per unità immobiliare, in condomini composti da più di otto unità immobiliari.

3) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa (almeno classe 5 stelle), nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di “teleriscaldamento efficiente”; per cui la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 €. 

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di Ecobonus (art.14  D.L. n. 63/2013), se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vietati da vincoli del codice dei beni culturali o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ammissibili, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia.

Confermato poi il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Da dimostrare attraverso APE pre e post intervento

Sisma bonus

Confermato il superbonus per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico (anche di una sola classe) di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ad esclusione degli edifici ubicati nella zona sismica 4.
al beneficio anche la realizzazione, congiunta, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene confermato che i costi della polizza possano essere portati in detrazione al 90% (anziché al 19%).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Confermata la detrazione al 110% anche per impianti fotovoltaici su edifici, connessi alla rete, e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, nel limite di 48.000 € (fino a una potenza max di 20 Kw), se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di Ecobonus o a quelli di Sismabonus.

Immodificata la disposizione sulle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, agevolabili al 110% se realizzate congiuntamente a uno degli interventi trainanti di Ecobonus.
Confermate le asseverazioni tecniche, quelle di congruità e il visto di conformità fiscale; ammesse alla detrazione, così come i costi dell’APE e le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi. L’asseverazione tecnica (relativa ai requisiti tecnici, redatta sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione) potrà essere rilasciata o al termine dei lavori, o perstato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Cessione del credito e sconto in fattura

I contenuti dell’articolo 121, relativo a “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” non hanno subito modifiche rilevanti, ma per definire compiutamente la loro applicazione occorre attendere i provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico. Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta tra le due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dall’AdE.

Per maggiori informazioni

Letizia Budri
categoria Impianti 
[email protected] o [email protected]
893111

Alberto Belluzzi
categoria edilizia
[email protected] o [email protected]
893111

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