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DL Semplificazioni: le novità in arrivo per le imprese

6 minuti di lettura
21 Luglio 2020 Stampa

Con il DL Semplificazioni sono state introdotte importanti novità in materia di appalti pubblici
a sintetizzare i principali interventi di interesse per le imprese che partecipano alle gare di affidamento per lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.

Appalti pubblici sotto soglia comunitaria

L’articolo 1 rafforza quanto era stato precedentemente introdotto con il cosiddetto “sblocca cantieri” nel 2019, in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria. Fino al 31 luglio 2021 gli appalti sotto soglia sono affidati con:

– affidamento diretto fino a 150 mila euro (anziché 40 mila);
procedura negoziata, senza bando, con consultazione di almeno:
a) 5 operatori per servizi e forniture fino alle soglie comunitarie  e per lavori da 150.000 e fino a 350 mila euro
b) 10 operatori per i lavori da 350 mila a 1 milione di euro
c) 15 operatori per lavori da 1 milione sino alla soglia comunitaria. 

Per queste procedure di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste dall’art. 93 del Codice appalti), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze. In ogni caso la garanzia provvisoria è dimezzata.

Appalti sopra soglia comunitaria

Per gli appalti sopra soglia comunitaria, l’articolo 2 prevede che fino al 31 luglio 2021 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento. 
mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Le stazioni appaltanti affidano lavori, servizi e forniture mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione, la procedura competitiva con negoziazione.
ragioni di estrema urgenza dovute al Covid-19 le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara
. In tali casi e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture dei trasporti e stradali, ferroviarie e idriche, etc, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da: quella penale, codice antimafia, norme inderogabili derivanti dall’UE, principi del Codice appalti (tra cui sostenibilità energetica e ambientale, conflitto di interesse), disposizioni in materia di subappalto, etc.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Verifiche antimafia e protocolli di legalità: l’articolo 3
al 31 luglio 2021 viene generalizzato il ricorso alla procedura d’urgenza per il rilascio della documentazione antimafia nei provvedimenti su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici e pagamenti da parte della PA.
le verifiche antimafia riguardanti appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati della documentazione antimafia (BDNA) ed alle risultanze delle altre banche dati disponibili anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche da completarsi entro 30 giorni. Ulteriori semplificazioni relative al rilascio della documentazione antimafia da parte delle Prefetture sono demandate ad un decreto del Ministero dell’Interno

il Ministero dell’Interno può sottoscrivere con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali,  protocolli di legalità per estendere il ricorso alla documentazione antimafia e prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

L’articolo 4 fissa termini per la stipula del contratto di appalto o di concessione, che deve avvenire nel termine fissato dalla legge (in via generale 60 giorni).
Eventuali proroghe concordate con l’aggiudicatario devono essere giustificate.
mancato rispetto del termine deve essere motivato con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale, alla sollecita esecuzione del contratto. 
Il ritardo viene, inoltre, valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto
costituisce giustificazione per il ritardo la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Altre disposizioni urgenti

Ulteriori disposizioni urgenti riguardano le stazioni appaltanti all’articolo 8.
Nei bandi, negli avvisi pendenti e nelle procedure in cui siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, avviate a decorrere dall’entrata in vigore del DL e fino al 31/07/21, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza. Le stazioni appaltanti possono obbligare l’operatore economico alla visita dei luoghi e alla consultazione sul posto dei documenti di gara, laddove l’adempimento sia indispensabile in ragione dell’appalto da affidare. Le procedure di affidamento possono essere avviate anche se non previsti nei documenti di programmazione, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del DL si provveda ad un aggiornamento.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni e il pagamento avviene entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento. Sono riconosciuti i costi derivanti dall’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure anti covid

Vengono prorogate di un anno fino al 31/12/21 le semplificazioni  previste dall’art. 1, comma 1, del DL Sblocca-cantieri in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti, scelta delle procedure nella parte in cui è vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. Prorogato anche l’obbligo di scegliere i commissari della Commissione aggiudicatrice tra gli esperti iscritti all’Albo dell’ANAC.

Rimane la possibilità per gli enti aggiudicatari, nelle procedure aperte, di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 
le reiterate richieste da parte delle associazioni di categoria, non è stata prorogata la validità del DURC, nelle procedure di appalto in cui sia richiesto o si richieda di autocertificare la regolarità contributiva. non si applica la proroga della validità del DURC oltre la data del 31 luglio 2020 (prevista dal DL Cura Italia). 

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
categoria edilizia
[email protected]
893111

Letizia Budri
categoria impianti
[email protected]
893111

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