Il Decreto Rilancio, convertito il legge lo scorso 16 luglio, ha introdotto due specifici crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e contro la diffusione dell’epidemia Covid-19 e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI.
10 luglio l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di questi crediti. Ma vediamo nello specifico come funzionano ed entro quando farne richiesta.
Crediti di imposta per l’adeguamento dei posti di lavoro
L’art.120 del DL Rilancio riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
L’agevolazione spetta:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar,
ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
– alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati;
– i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
– il rifacimento di spogliatoi e mense;
– la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
– l’acquisto di arredi di sicurezza.
Questi interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative, o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali. L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Termini e scadenze
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
– Per gli esercenti arti e professioni vale il principio di cassa, cioè la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020).
– Per le imprese individuali e le società, vale invece il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
Quanto vale il credito di imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000 euro.
credito massimo spettante è quindi pari a 48.000 euro. Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, dove dovuta.
Comunicazione delle spese
Ricordiamo che, al fine di beneficiare di questo specifico credito d’imposta, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021.
comunicazione deve essere inviata direttamente dal beneficiario – o tramite un intermediario abilitato – in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia.
apposito modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1 gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione.
è necessario indicare quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del Decreto Rilancio ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
L’agevolazione, in questo caso, spetta a:
– i soggetti esercenti attività d’impresa;
– gli esercenti arti e professioni;
– gli enti non commerciali;
– i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole;
– le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale come ad esempio, affittacamere e bed & breakfast (ma in possesso di codice identificativo).
Tra gli interventi ammessi dall’agevolazione sono comprese:
– le spese sostenute nell’anno 2020 per la sanificazione degli ambienti (per cui è necessaria apposita certificazione redatta da operatori professionisti ndr.) nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Termini e scadenze
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
– Come nel primo caso, anche per questo credito di imposta, per gli esercenti arti e professioni vale il principio di cassa, cioè la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
– Per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
Quanto vale il credito di imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un credito d’imposta massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, corrispondente ad una spesa massima di 100.000 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta. Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento, la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro.
Comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020.
Anche in questo caso la comunicazione va effettuata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24.
Può inoltre essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Per maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi ai crediti di imposta, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono.
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