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Speciale superbonus 110%

Il superbonus al 110% rappresenta un’opportunità, non solo per le imprese del comparto costruzioni, ma anche per i privati interessati a migliorare l’efficienza energetica e/o sismica della propria abitazione (opzione estesa anche alle seconde case), per i condomìni, per gli Istituti Autonomi Case popolari, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e non solo.

Visita il sito: SuperBonus 110%

Lapam rappresenta oltre 3mila imprese del comparto costruzioni (edilizia, serramenti, legno, impianti ndr.) in provincia di Modena e Reggio Emilia. Come tale vuole essere un punto di riferimento per tutti gli operatori interessati a questa agevolazione.
nostra organizzazione si propone quindi come partner per le imprese, strumento utile per il privato in cerca di aziende e interlocutore affidabile per gli istituti bancari e per gli altri soggetti interessati alla cessione del credito, così come previsto nella normativa. 

Sei un’impresa interessata al superbonus? Segnalacelo!

Se hai un’impresa interessata ad offrire beni o servizi agevolabili con il superbonus al 110%, segnalacelo. Compila il seguente questionario, ti metteremo in contatto con potenziali clienti ed operatori interessati dall’agevolazione.

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Consulta la Mappa delle Imprese aderenti

I beneficiari

Riassumiamo quindi i beneficiari a cui si rivolge l’incremento dell’aliquota di detrazione per spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

– Condomìni; 
– Persone fisiche non titolari di reddito di impresa, arti e professioni;
– Istituti Autonomi Case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale; 
– Associazioni e società sportive dilettantistiche.

A questi soggetti viene confermata una detrazione al 110% per spese di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici con un importante novità:
possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in cinque anni.
N.B Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Per quali interventi

Questa agevolazione è prevista per interventi cosiddetti “trainanti”, come quelli: 

– di isolamento termico degli edifici;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
– di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
– di interventi antisismici.

ma anche per quelli di: 

– efficientamento energetico (cd. ecobonus);
– installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
– installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti elencati sopra. 
maggiori informazioni e per conoscere i limiti di spesa agevolabili per ciascun intervento “trainante” vi invitiamo a consultare questo articolo o la guida dell’Agenzia dell’Entrate che trovate in allegato a questo articolo. 

Sisma bonus

Il superbonus è valido anche per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico (anche di una sola classe) ad esclusione degli edifici ubicati nella zona sismica 4.
al beneficio anche la realizzazione, congiunta, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene confermato che i costi della polizza possano essere portati in detrazione al 90% (anziché al 19%).

Sconto in fattura e cessione del credito

Come detto la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa è poi possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore:

– dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
– di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
– di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
possibilità riguarda anche gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b) e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione – oltre agli adempimenti previsti per ottenere le detrazioni – il contribuente deve acquisire anche:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF; 
 l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’8 agosto sono infine stati firmati i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto cosiddetto “Rilancio”.
Qui la nostra notizia dedicata.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sugli adempimenti o per ottenere il visto di conformità è possibile scrivere a [email protected]

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