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Decreto Agosto: le misure per gli esercizi di vicinato e il turismo

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2 Settembre 2020 Stampa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto (leggi qui il testo integrale) il decreto legge n°104, cosiddetto decreto “Agosto”, ha introdotto importanti novità per imprese e lavoratori (qui trovate la nostra sintesi del provvedimento).
seguito una selezione ragionata per gli esercizi di vicinato del commercio, ristorazione e servizi e del turismo, ricordando che si tratta di un decreto legge, ovverosia di un documento per il quale si attende la definitiva conversione in legge da parte del Parlamento.

Art.50 – Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 

Mediante la modifica della legge 160/2019 vengono destinate risorse ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Art.59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici 

È riconosciuto un contributo a fondo perduto – con uno stanziamento di 500 milioni di Euro per il 2020 – a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nei comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che, secondo le ultime rilevazioni dell’ISTAT, hanno registrato prima dell’emergenza COVID una determinata presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti.
contributo spetta a condizione che il fatturato di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato di giugno 2019.

In particolare, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il contributo spetta in percentuali inversamente proporzionali all’entità dei ricavi e compensi (al pari del contributo fondo perduto imprese), con il limite minimo di 1000 euro o 2000 euro ed una soglia massima di 150.000 euro.
contributo non è cumulabile con quello previsto per la ristorazione (art. 58).

Art. 73 – Rifinanziamento cashback (Modifica legge 27/12/2019, n°160)

In relazione alla disposizione che, per incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento da parte dei consumatori finali, riconosce un rimborso in denaro a favore dell’acquirente, vengono previste modalità di attuazione finalizzate alla semplificazione della procedura. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e la modalità attuative del rimborso, anche con riferimento ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.

Turismo

Art.7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali 

È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione nel limite massimo di importo di esonero di 8.060 euro si base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei contratti a tempo indeterminato si applica l’art. 6. Il beneficio è concesso in conformità a quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Art.9 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

È previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto, a patto che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le varie indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità collegata al Fondo di ultima istanza di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Tutte le indennità previste nell’articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Art.40 – Incremento ristoro imposta di soggiorno 

La norma in esame è finalizzata ad incrementare di 300 milioni di euro la dotazione del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui al comma 1 dell’articolo 180 del DL Rilancio (DL 34 del 2020). Il riparto dell’incremento in questione è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art.77 – Incremento e ampliamento delle misure urgenti per il settore turistico 

Prolungato di un ulteriore mese il credito di imposta per il bonus affitti del 60% con estensione alle strutture termali della possibilità di chiedere tale beneficio.
il fondo emergenze per le imprese turistiche (+240 milioni di Euro) per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator che hanno subito perdite a causa dell’emergenza sanitaria, estendendolo anche guide e accompagnatori turistici.
la moratoria straordinaria prevista dalla Legge 27/2020 per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, sino al 31 marzo 2021.

Art.78 – Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo 

Esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, immobili D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione per il 2020 anche per immobili D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici.
’esenzione IMU è più ampia (anche per il 2021 e 2022) per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori. Per tale esenzione, serve l’autorizzazione comunitaria.

Art.79 – Tax credit per le strutture ricettive 

Viene potenziato il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive elevando il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive al 65%, rifinanziato con 180 milioni di euro e riproposto anche  per il 2020 e 2021.
inoltre prevista anche l’estensione alle strutture ricettive all’aperto come agriturismi e campeggi e per le strutture che realizzano piscine termali.

Ristorazione pubblici esercizi

Art.109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP fino al 31 dicembre per bar e ristoranti 

Viene prorogato dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 l’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio. Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogata la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade senza chiedere la preventiva autorizzazione.

Art.58 – Fondo per la filiera locale della ristorazione

Viene istituito un fondo  con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per il 2020 finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio.
contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi medi dei mesi del periodo marzo-giugno 2020 sia inferiore a tre quarti del fatturato e corrispettivi medi del periodo marzo-giugno 2019 (il calo del fatturato non è richiesto per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019).

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’Agricoltura e di quello dell’Economia. Il contributo è erogato con un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda a fronte di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di accesso, nonché della presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, e con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Attività sportive e culturali

Art.80 –  Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 

L’articolo prevede il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali;
rifinanziamento, nella misura di 65 milioni di euro per l’anno 2020, dello stanziamento iscritto per i musei e gli istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali.
rifinanziamento, nella misura complessiva di 90 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Sono state inoltre inclusa tra le spese detraibili per gli interventi di cui all’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 (cd. superbonus 110%) per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici anche quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) se aperte al pubblico.

Art.81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche 

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono.
Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi

Oppure potete scriverci all’indirizzo mail: [email protected]

 

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