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Contributi MIBACT alle Agenzie Viaggio e Tour Operator: pubblicato il primo decreto

17 Settembre 2020 Stampa

Il Ministero dei Beni Cultutali ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. L’avviso segue un precedente provvedimento volto all’individuazione dei requisiti che debbono avere agenzie viaggio e tour operator per l’ottenimento dei fondi stanziati per il settore dal Decreto 34/2020.

I requisiti fissati dal DM 403 del 12 agosto 2020

Il decreto prevede che le imprese beneficiarie, agenzie viaggio e tour operator devono:

– al momento della presentazione dell’istanza, esercitare attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 e 79.12
– essere iscritte al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al punto precedente;
– essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
– avere sede legale in Italia;
– essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
– non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
– essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
– assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo a valere sul fondo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

a) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto;
b) 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto;
c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto;
d) 5%  per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto.

Il contributo in questione, integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio (quello a favore di tutte le Partite IVA e dei lavoratori autonomi). Di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante viene individuata al netto del contributo (eventualmente) precedentemente riconosciuto. Il beneficio economico non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

Il Ministero ha inoltre previsto che, qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili rispetto al plafond a disposizione, la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

La presentazione delle domande

Tramite avviso pubblico, il Ministero dei beni culturali e del turismo ha individuato le modalità di presentazione delle domande, tramite il portale https://sportelloincentivi.beniculturali.it 

Per potere accedere alla sezione del portale dedicata alla presentazione della domanda e presentare la domanda è necessario che l’impresa sia in grado di identificare il rappresentante dell’impresa con SPID o CNS. In questo senso, senza SPID o CNS non è possibile presentare la domanda.

Ai fini del calcolo del contributo, è necessario inserire i seguenti dati:

– importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio – 31 luglio 2020;
– importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 luglio 2019;
– importo in euro dei ricavi del periodo di imposta dell’anno 2019; 
– importo in euro del contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, così come da previsioni dell’art. 25, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed eventualmente percepito..

Il calcolo del contributo teorico spettante viene eseguito direttamente dal sistema e visualizzato sul portale. Tale valore risulta “teorico” in ragione di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del D.M. 12 agosto 2020.

Tempistiche e scadenze

Le istanze potranno essere compilate accedendo allo sportello telematico a partire dalla data del 21 settembre 2020 (ore 10:00), per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 9 ottobre 2020 (ore 17:00)

In allegato il testo scaricabile del Decreto Ministeriale 403/2020 e l’Avviso pubblico

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