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Esonero contributivo: chi può farne richiesta e a quanto ammonta

4 minuti di lettura
23 Settembre 2020 Stampa

Il “Decreto Agosto” (DL 104/2020) ha introdotto all’art.3 uno sgravio contributivo per le aziende in difficoltà che non intendono richiedere “nuovi” ammortizzatori sociali (le 18 settimane da fruire nel periodo 13 luglio 31 dicembre 2020, nella soluzione 9 settimane + 9 settimane, introdotte dal decreto stesso ndr.).

Le condizioni per fruire dell’esonero

Con una apposita circolare l’INPS ha chiarito alcuni aspetti, primo su tutti l’esatta entità dell’esonero rivolto ai datori di lavoro privati (ad esclusione, oltre che del settore pubblico, dell’agricoltura), anche non rientranti nella definizione di “impresa”.
Questi possono far richiesta dell’esonoro a condizione che:

1) abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli ammortizzatori sociali previsti dal “Decreto Cura Italia” (trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga) per una causale riconducibile all’emergenza Covid-19;
2) non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario previsti dal DL 104/20.

Relativamente a questo secondo punto l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti legati alle “tempistiche” (di decorrenza dell’ammortizzatore, di presentazione della domanda, di entrata in vigore della norma). In particolare:

– la possibilità di esonero è prevista nei casi in cui i datori di lavoro abbiano fatto richiesta di accesso agli ammortizzatori in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Agosto”);
– stessa possibilità per istanze presentate anche dopo il 14 agosto 2020, per eventi la cui decorrenza sia anteriore al 13 luglio;
– esonero anche per i trattamenti Covid richiesti in base alla precedente normativa (ante “Decreto Agosto”), anche se questi contenevano periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’accesso all’esonero implica automaticamente che i datori di lavoro non potranno più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, ma solo, evenutalmente, degli ammortizzatori “ordinari”, riconducibili ad eventi diversi rispetto alla causale riconducibile alla pandemia. La scelta tra esonero ed ammortizzatori Covid può essere “disgiunta” in caso di datori di lavoro che operano con più unità produttive.

Come calcolare e a quanto ammonta l’esonero

La misura dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro che lo stesso non ha versato in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali Covid nei mesi di maggio e giugno.
I dati che servono a quantificare l’esonero sono dunque:

– le ore di ammortizzatori Covid fruiti a maggio e giugno (da moltiplicare per due), indipendentemente dal fatto che i periodi siano stati pagati col sistema a conguaglio tramite l’azienda o direttamente dall’INPS;
– la cosidetta “retribuzione persa” relativa a quelle stesse ore;
– la misura dell’aliquota contributiva a carico azienda (escludendo, come sempre in questi casi, oltre ai premi INAIL, anche le aliquote contributive “irriducibili”: quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, contributi ai fondi di solidarietà, contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua, le contribuzioni non di natura previdenziale quali i contributi di solidarietà dovuti alle gestioni previdenziali di riferimento).

Da questo conteggio si determina l’importo massimo riconoscibile, fruibile in quattro rate mensili, fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto di un’ulteriore limitazione rappresentata dalla contribuzione a carico ditta dovuta per le singole mensilità in cui si intende applicare l’esonero (l’Inps non ammette la possibilità di andare oltre il limite dei quattro mesi nel caso in cui la misura dell’esonero così come quantificata risulti superiore al limite imposto dalla contribuzione a carico ditta del mese, mentre nulla si dice sulla “portabilità” del credito dall’uno all’altro mese, all’interno dei quattro ammessi).

Ovviamente tutto nel limite dell’ulteriore limite rappresentato dalle risorse stanziate, pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.

Altre condizioni per ottenere l’esonero

Oltre al mancato ricorso ai nuovi ammortizzatori Covid, le altre condizioni per ottenere lo sgravio sono quelle consuete, alla base della fruizione di ogni agevolazione.
Tra queste, il possesso del requisito di regolarità contributiva e il rispetto del divieto di licenziamento, individuale e collettivo, imposto dall’art. 14 del “Decreto Agosto”, se non per le previsioni di deroga espressamente indicate dalla stessa norma. L’eventuale mancato rispetto di questa previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva, oltre che l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale per ammortizzatori Covid.

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