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Cosa stabilisce il DPCM del 13 ottobre

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13 Ottobre 2020 Stampa

Nella nottata di lunedì 12 ottobre il premier, Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza hanno firmato un nuovo decreto del presidente del Consiglio.
In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riportiamo qui gli aspetti salienti di questo nuovo provvedimento, in vigore da mercoledì 14 ottobre e fino a venerdì 13 novembre. 

Mascherine e distanziamento sociale

A riguardo il dpcm del 13 ottobre conferma quanto già stabilito dal decreto legge 7 ottobre: sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
È obbligatorio indossare le mascherine “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. Da questo obbligo sono esentati:

a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè “coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Il provvedimento raccomanda “fortemente” l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Rimane l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Lo sport

Il provvediemnto consente l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, etc, a patto che siano rispettate le norme sul distanziamento interpersonale e vengano rispettate le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) e gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito solo agli iscritti a società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ alle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. I divieti decorrono dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Sale da ballo, discoteche, cerimonie civili e religiose

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, il provvedimento raccomanda di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Manifestazioni   

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sale giochi, sale scommesse e bingo

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonee a prevenire, o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio devono garantire la distanza interpersonale tra gli avventori di almeno un metro. Gli ingressi all’interno dei locali devono essere dilazionati e deve essere impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Queste attività devono rispettare i contenuti dei protocolli di riferimento, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Ristoranti, bar, pub, pasticcerie, etc

Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24:00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di servizio al tavolo.
Il Dpcm stabilisce che queste attività sono consentite a condizione che Regioni e Province autonome abbiano accertato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che rispettino i protocolli sulla sicurezza di riferimento e nel rispetto delle linee guida nazionali.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto – o nelle adiacenze – dopo le ore 21:00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Mense e catering

Il provvedimento consente l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, a patto che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui tatuatori, estetiste, parrucchieri, etc) sono consentite a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e l’adozione di protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. 

Attività e servizi essenziali

Il provvedimento garantisce, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Attività turistiche

Le strutture ricettive (alberghi, B&B, etc) possono proseguire la propria attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Raccomandazione rivolte alle attività professionali

Il Dpcm raccomanda alle attività professionali di:

a) di utilizzare il cosiddetto “lavoro agile”, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

La sicurezza negli ambienti di lavoro

Il Dpcm rammenta inoltre come, tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

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