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Le novità fiscali introdotte nella conversione in legge del DL Agosto

13 minuti di lettura
23 Ottobre 2020 Stampa

La conversione in legge del DL n°104, il cosiddetto “Decreto Agosto” ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto al testo iniziale (leggi qui la nostra notizia dedicata).
In questo articolo riassumiamo quelle di ambito fiscale, indirizzandovi qui per le modifiche intervenute al superbonus 110%. Qui invece trovate le principali novità introdotte in ambito lavoristico.

Fisco

Articolo 58 – Fondo per la filiera della ristorazione

Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione attive al 15 agosto 2020 (i codici Ateco amessi al beneficio sono: 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e 55.10.00 ndr.) per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp. Il contributo spetta a fronte di una diminuzione pari a 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti. Il contributo è erogato mediante: anticipo del 90% all’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011; saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, da effettuarsi con modalità tracciabile. Per l’anno 2020, il limite di spesa per il contributo ammonta a 600 milioni di euro.

Il Decreto Agosto ha previsto che per l’accesso ai benefici le imprese sono tenute a registrarsi all’interno di una piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato con il Ministero, denominata «piattaforma della ristorazione». Sempre al Ministero delle politiche agricole spetta la verifica dei contributi erogati, anche tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Si attende ora l’attivazione e la messa online della piattaforma. 

Articolo 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Viene introdotto un contributo anche per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle PA competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno del 2019. La misura massima del contributo è individuata in 150mila euro. 

Articolo 60, commi 7-bis, 7-quinquies – Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter

I soggetti che non adottano gli Ias nell’esercizio 2020, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2), cod. civ., possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di 1 anno. Con apposito decreto Mef, è lasciata aperta la possibilità di prorogare la misura anche agli anni successivi. Restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, a prescindere dall’imputazione al Conto economico.

Articolo 60, commi 7-sexies, 7-septies – Riapertura termini contributo a fondo perduto

I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25 del DL 34/2020 che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, classificati “totalmente montani” possono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Nello stato di previsione del Mef è istituito, per l’anno 2020, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.

Articolo 77, commi 1 e 3 – Credito di imposta locazioni non abitative

Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall’articolo 28, DL 34/2020:

– il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;
– il credito viene esteso al mese di giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.

Viene previsto che per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti. Viene inoltre previsto che, limitatamente alle imprese turistico – ricettive il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 78 – Esenzione Imu per il settore alberghiero

Viene introdotta l’esenzione dal versamento, per l’anno 2020, della seconda rata IMU, relativa a:

– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In sede di conversione è stata introdotta la previsione per cui l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata esentata ex articolo 177, D.L. 34/2020;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l’esenzione è estesa al 2021 e al 2022.
Anche queste disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea.

Articolo 78 – Credito di imposta ristrutturazione alberghi

Viene reintrodotto per gli anni 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10, DL 83/2014, in misura del 65%.
Tra i soggetti che possono fruire del credito, per espressa previsione normativa vi rientrano anche gli agriturismi, gli stabilimenti termali di cui all’articolo 3, L. 323/2004, con la previsione in questo caso che il credito spetta anche per realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Articolo 80 – Credito di imposta promozione musica

In sede di conversione in legge, viene rifinanziato, con decorrenza dal 2021, con incremento della spesa massima in 5 milioni di euro un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all’importo di 200.000 euro. Viene, inoltre, soppresso il riferimento ai giovani artisti e compositori emergenti e il beneficio non è più circoscritto esclusivamente alle sole opere prime, seconde o terze di nuovi talenti ma è fruibile dalle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione.

Articolo 81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Viene introdotto per l’anno 2020 un credito di imposta in favore di:

– imprese;
– lavoratori autonomi;
– enti non commerciali; 

per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche; società sportive professionistiche e Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 % degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Articolo 84 – Disposizioni in materia di autotrasporto

Viene incrementato, per l’anno 2020, di 5 milioni di euro il Fondo istituito con l’articolo 1, comma 150, L. 190/2014, con lo scopo di aumentare la deduzione forfettaria, sempre per il 2020, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, L. 266/2005.

Articolo 96, comma 1 – Bonus pubblicità

Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 57-bis, comma 1 -ter, D.L. 50/2017 prevedendo:

– l’incremento del tetto massimo di spesa in misura pari a 85 milioni;
– l’incremento del beneficio massimo fruibile in misura pari a:

a) 50 milioni per investimenti su quotidiani e periodici anche on line;
b) 35 milioni per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Articolo 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Viene introdotta un’ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

1) per il 50% delle somme oggetto di sospensione:
– in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020,
– o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

2) per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 98 – Proroga secondo acconto soggetti Isa

Viene prevista per i soggetti che:

– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto MEF;
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La proroga si applica anche per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano:

– regime forfettario ex L.190/2014;
– regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011;
– soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa.

Art. 98-bis – Rinvio termine versamento imposte per soggetti Isa in difficoltà

I soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati decorrenti dal 14 ottobre 2020.

Articolo 109 – Proroga esonero Tosap e Cosap

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 (il precedente termine era il 31 ottobre 2020) l’esenzione dal versamento della Tosap e delle Cosap, introdotta con l’articolo 181, DL 34/2020, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Fino a fine anno, inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo per la richiesta di nuove concessioni o l’ampliamento di quelle esistenti, effettuate telematicamente.
Infine, sempre fino a fine anno è possibile procedere alla posa in opera di strutture amovibili e funzionali all’esercizio dell’attività su spazi pubblici senza necessità di autorizzazioni ex articoli 21 e 46, D.Lgs. 42/2004.

Per quel che riguarda il settore del commercio ambulante è previsto l’esonero del canone di occupazione di suolo pubblico TOSAP/COSAP dal 1° marzo al 15 ottobre 2020, con il rimborso di quanto già versato in caso di pagamenti già effettuati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la notizia dedicata, cliccando qui.

Articolo 110 – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché, per effetto del richiamo all’articolo 15, L. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre in sede di conversione in legge è stato previsto che le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente al 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’i mposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono. 
Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi 

Oppure potete scriverci all’indirizzo mail: [email protected]

 

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