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Le novità sul lavoro introdotte nella conversione in legge del DL Agosto

4 minuti di lettura
23 Ottobre 2020 Stampa

La conversione in legge del DL n°104, il cosiddetto “Decreto Agosto” ha introdotto alcune novità rispetto al testo iniziale. In questo articolo riassumiamo quelle di ambito lavoristico, indirizzandovi qui per quanto riguarda quelle fiscali. 

Cassa integrazione

Per ciò che riguarda gli ammortizzatori sociali, anche in ragione dei chiarimenti dell’Inps e delle disposizioni del DL 125/20, vengono confermate le scadenze fissate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. È inoltre possibile presentare fino alla fine di ottobre le domande riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 23 febbraio al 31 luglio.

I dati utili per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps possono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dall’invio della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Scade il 31 ottobre il termine di presentazione dei modelli SR41 per periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che terminano a luglio 2020.

Divieto di licenziamento

Una novità riguarda il divieto di licenziamento, confermato fino all’utilizzo integrale degli ammortizzatori Covid-19 o fino a fine anno per chi non li utilizzerà integralmente. Con la conversione in legge del DL n°104/2020 è stato abrogato il quarto comma dell’articolo 14, che consentiva al datore di lavoro di revocare i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo in deroga alla previsione di cui all’art.18 comma 10 Legge n. 300/1970, adottati nell’anno 2020 a condizione che richiedesse contestualmente il trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020.

Lavoro agile 

Viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile da parte dei genitori titolari di rapporto di lavoro subordinato, anche nei casi di quarantena dei figli conviventi minori di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, a seguito di contagi avvenuti nell’ambito di attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché di strutture frequentate per lezioni di musica o lingua. Invece, in caso di quarantena del figlio a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato (nella misura del 50%) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. I periodi di congedo possono essere fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Ai lavoratori subordinati, genitori di almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali, fermo restando però il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/2017.

Lavoratori con disabilità gravi

Per i cosiddetti “lavoratori fragili”, in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992) o di certificazione medico-legale attestante condizioni di rischio riferite a immunodepressione, patologie oncologiche, nonché dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, la legge di conversione prevede l’estensione al 15 ottobre 2020 dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, nonché il ricorso al lavoro agile, per i suddetti lavoratori, per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020.

Lavoro somministrato

Con il fine di garantire la continuità occupazionale, la norma opera una sostanziale conferma di una precedente pronuncia del Ministero riferita al caso di rapporto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore a tempo indeterminato: viene formalizzata la liceità,  a fronte di contratti di somministrazione a tempo determinato, di missioni per periodi anche superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che questo comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

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