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Cosa contiene il “Decreto Ristori BIS”

10 minuti di lettura
11 Novembre 2020 Stampa

Il 9 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n.149 cosiddetto “Ristori bis” (in allegato ndr.)
Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal primo decreto Ristori (n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i Dpcm del 24 ottobre 2020 e del Dpcm 3 novembre 2020, per la tutela della salute e per arginare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La posizione di Lapam Confartigianato

Questo ulteriore decreto si è reso necessario a fronte delle contraddizioni emerse con il primo DL Ristori. In particolare la nostra associazione è intervenuta nel dibattito parlamentare per criticare i parametri per l’attribuzione dei contributi a fondo perduto alle imprese in base esclusivamente ai codici Ateco. È infatti indispensabile superare la logica dei singoli interventi legati a specifiche attività individuate da codici Ateco per introdurre, con un prossimo provvedimento legislativo, un nuovo contributo a fondo perduto che dovrebbe basarsi sui seguenti criteri:

–  destinatari: tutti i titolari di partita IVA tenendo conto di quanto già corrisposto con i decreti “Ristori 1” e “Ristori 2”;
–  calo di fatturato in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti restrittivi (non più solo aprile 2020);
–  ammissione al contributo solo in presenza di un calo significativo di fatturato rispetto al corrispondente periodo del precedente periodo d’imposta.

La sintesi del Decreto Ristori Bis

Grazie anche all’azione della nostra associazione tra le principali novità introdotte da quest’ultimo provvedimento c’è l’aggiornamento dell’elenco delle attività che hanno diritto al contributo a fondo perduto per far fronte alla crisi provocata dall’epidemia Covid-19. I contributi spettano alle attività elencate negli Allegati 1 e 2 del decreto. 

Leggi qui l’elenco aggiornato delle attività che hanno diritto al contributo a fondo perduto

Riportiamo ora una sintesi delle principali novità dal punto di vista fiscale e lavoristico 

Fisco

Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori

Come detto sopra l’articolo 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori.
In particolare, vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche:

– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, come richiesto da Lapam Confartigianato;
– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:
– attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone arancioni e zone rosse).

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali

Con il comma 4 dell’articolo 1, il contributo previsto dal “Decreto Ristori” viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm del 3 novembre 2020. A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro.

Come verrò ripartito il contributo:

– per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell’Allegato 1: sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1 del Decreto legge Ristori;
– per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell’Allegato 1: spetta se vi è calo del fatturato per più di 1/3 di aprile 2020 su aprile 2020 ovvero l’attività è iniziata dal 1° gennaio 2019 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate dopo che la stessa avrà adottato apposito provvedimento.

Nuovo contributo a fondo perduto

L’articolo 2 del “Decreto Ristori bis” istituisce un nuovo contributo a fondo perduto. L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 (si veda la tabella dei codici ATECO aggiornata) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddetta zona rossa ndr.).Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre.

Credito d’imposta affitto

L’articolo 4 del provvedimento estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse ndr.).

Cancellazione della seconda rata IMU

L’articolo 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse ndr.). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del primo “Decreto Ristori”.

Proroga versamenti

Con l’articolo 6 viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dal decreto Agosto (art.98), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse), o esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti per il mese di novembre

L’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Lavoro

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’articolo 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. Questa sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Attenzione: L’articolo 11 applica una sospensione riferita ai “versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020”, che potrebbero essere interpretati di competenza per i periodi di paga in corso al mese di ottobre, mentre l’articolo 13 del primo Decreto Ristori, richiamato dalla stessa norma, applica la sospensione ai “versamenti dei contributi (…) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”.  Su questa contraddizione risulta in corso un confronto tra il Ministero del Lavoro e l’Inps.

Novità per la Cig Covid

L’articolo 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis ndr.). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’articolo 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Il successivo articolo 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono. 
Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi 

Oppure potete scriverci all’indirizzo mail: [email protected]

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