Giovedì 12 novembre la giunta di Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza regionale a firma del presidente Stefano Bonaccini, valida da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre.
Ecco le principali misure contenute nel decreto regionale (in allegato ndr.).
Misure di carattere generale
– L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, ad eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
– È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
– L’accesso agli esercizi di vendita alimentare è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
– È fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
– nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
– presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
– sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
– applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;
– È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere (fiere di cui alla LR 12/1999 e di cui alla LR 12/2000) e di altri analoghi eventi.
– È vietato lo svolgimento dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari;
– In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
– L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15:00 alle ore 18:00, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali;
– È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
– I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;
Misure relative ai giorni festivi e prefestivi
– Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
– Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
– La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;
Disposizioni finali
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge16 maggio 2020 n. 33;
Quindi dal punto di vista sanzionatorio salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività’ di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni.
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