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Cosa contiene il “Decreto Ristori quater”

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3 Dicembre 2020 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.157/2020, cosiddetto “Ristori quater”. Tra le principali novità vi è l’inserimento degli agenti di commercio tra i soggetti che hanno diritto ai contributi a fondo perduto previsti nei precedenti decreti Ristori. In questa notizia riepiloghiamo quelle sul fronte fiscale e lavoristico.

Fisco

Il provvedimento adottato dal governo prevede una serie di proroghe fiscale, tra cui:

– la proroga del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP, al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;

– la proroga del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP, al 30 aprile 2021 a prescindere dai requisiti di ricavi/compensi e di riduzione del fatturato, per i soggetti che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto “Ristori bis” (DL 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni;

– la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP al 10 dicembre 2020;

– la proroga dei termini delle definizioni agevolate, prevista dal Decreto “Cura Italia”, al 1° marzo 2021;

– l’estensione del contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio;

– l’incremento della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive;

– l’istituzione di un fondo volto a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali da Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti hanno beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato;

Lavoro

Il decreto dispone (vedi art.2) la sospensione dei termini di versamento che scadono il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a:
– ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta;
– contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione riguarda:

– Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.
– Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
– Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020
– Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni arancioni (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) e nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
– Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
– Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano)

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

– Inoltre il provvedimento prevede (vedi art.13) che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle settimane previste dal cosiddetto “Decreto Agosto”, siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata del cosiddetto Decreto “Ristori bis”).

– L’erogazione di un’ulteriore indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite.

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