È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n°172 del 2020, contentente ulteriori “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”.
Il provvedimento, che trovate in allegato a questo articolo insieme ad alcune slide riassuntive realizzate dal governo, impone nuovi limiti agli spostamenti e alcune limitazioni all’esercizio delle attività d’impresa.
Ecco in sintesi le principali misure adottate.
Italia zona rossa durante le festività
Il cosiddetto decreto Natale stabilisce che il 24-25-26-27-31 dicembre e l’1-2-3-5-6 gennaio tutte le regioni italiane diventino zona rossa.
Sono quindi vietati gli spostamenti anche all’interno del proprio comune di residenza, salvo che per comprovate esigenze di necessità, motivi di salute e di lavoro.
È comunque ammesso lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Stop alle attività commerciali
Il decreto sospende le attività di commercio al dettaglio (i negozi) ad eccezione di:
– negozi alimentari;
– punti vendita di generi di prima necessità di cui all’allegato 23,
– farmacie, parafarmacie,
– edicole,
– tabacchi.
Le altre attività sospese
Vengono sospese le attività di servizio alla persona come i centri estetici, mentre possono continuare a lavorare le attività elencate nell’allegato 24 (ad esempio: barbieri, parrucchieri, lavanderie, pompe funebri).
Sospese anche le attività di vendita di generi diversi da quelli alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nei mercati.
Nei giorni festivi e prefestivi chiusi negozi all’interno dei centri commerciali ad eccezione di farmacie, edicole, tabacchi, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Attività della ristorazione
Il decreto sancisce la chiusura di bar e ristoranti, ammettendo però sempre la consegna a domicilio e l’asporto, fino alle 22:00. Vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.
Italia zona arancione tra le feste
Per le giornate del 28-29-30 dicembre e per quella del 4 gennaio il decreto sancisce che le regioni italiane diventino zona arancione.
Sono quindi vietati gli spostamenti fuori dal comune salvo che per comprovate esigenze di necessità, motivi di salute e di lavoro.
Sono comunque ammessi gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – e per una distanza non superiore a 30 chilometri – con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sono inoltre ammessi gli spostamenti verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone.
Riaprono le attività di commercio e servizio alle persona
In questi giorni le attività di commercio al dettaglio e di servizio alla persona possono tenere aperto.
Attività della ristorazione
Anche per queste giornate il decreto sancisce la chiusura di bar e ristoranti, ammettendo però sempre la consegna a domicilio e l’asporto, fino alle 22:00. Vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.