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MePA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione

5 minuti di lettura
30 Giugno 2015 Stampa

MePA – l’amministrazione si rifornisce online:
’è e come funziona

Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia aderisce dal 2013 al progetto Sportelli in Rete promosso da Consip e ha attivato uno sportello al quale le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni e assistenza sulle modalità di utilizzo del mercato elettronico, avere un supporto per la presentazione della domanda di abilitazione, per la risposta alle Richieste d'Offerta e la gestione del catalogo on-line.

Cos'è il Mepa?

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così detto MEPA, è uno strumento di eProcurement pubblico normato dall'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.

Si tratta di un vero e proprio mercato virtuale, implementato su portali on-line, in cui pubbliche amministrazioni e imprese si incontrano per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia. Attualmente rimangono esclusi gli appalti di opere/lavori.

Qual'è il suo obiettivo?

L’obiettivo è offrire alle amministrazioni pubbliche, nell’ambito del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, un contributo sostanziale all’efficientamento dei processi di acquisto attraverso strumenti di selezione del contraente, che pre-verifichino il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici, dematerializzino e telematizzino le procedure e consentano il più ampio accesso possibile alle imprese.

l'iter normativo

Il maggiore impulso all'utilizzo di tale strumento, istituito già nel 2002, è arrivato con i decreti di Spending Review dell'estate 2012, che hanno previsto:

con l'art. 7 c.2 del decreto n. 52/2012 – la modifica del comma 450 dell’art.1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevedendo l'estensione dell'obbligo di adesione al Mercato elettronico della PA per acquisti di beni e servizi di valorte inferiore alla soglia comunitaria (207.000 €), già in essere per le Amministrazioni Centrali e Periferiche, alle restanti Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001) e con l'art. 1 c.1 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 – la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, c. 3 della legge n. 488 del 23/12/1998 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.- a tanto aggiungasi che, tale violazione, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

Ancora, il D.L. 66/2014, all' art. 9 c. 4, ha sostituito integralmente il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice D.Lgs 163/2006, prevedendo che a partire dal 1 settembre 2015 i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni…., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. 
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Ad oggi il Mercato Elettronico è implementato in via prioritaria sulla piattaforma gestita da Consip www.acquistinretepa.it e sulle piattaforme della c.d. centrali di committenza regionale.
Regione Emilia Romagna ha affidato tale ruolo all’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER su www.intercent.it, che dal 1 luglio 2015 ha messo a disposizione una nuova piattaforma – su cui verranno comunque migrate tutte le PA e i fornitori già abilitati.

Mercato elettronico di Acquistinretepa:

– i fornitori si possono abilitare ad uno o più bandi di abilitazione, a seconda dei beni/servizi trattati, pre-verificandone la presenza nella “Vetrina bandi di abilitazione”, al momento, infatti, non sono presenti tutte le categorie merceologiche e per alcune imprese tale abilitazione non risulta possibile.

– i fornitori abilitati vengono consultati dalle PA attraverso Richieste d'Offerta (RdO) trasmesse telematicamente e a cui sarà possibile rispondere, attraverso il caricamento sulla piattaforma di documenti firmati digitalmente;
– i fornitori pubblicano nel proprio catalogo on-line offerte su servizi e prodotti (fedelmente rispondenti alle caratteristiche tecniche esplicitate nel capitolato del Bando) valorizzandone, in alcuni casi, anche il prezzo e su questi ricevere Ordini Diretti (OdA).

Mercato elettronico di Intercent-ER:

– i fornitori possono abilitarsi all'unico bando presente, scegliendo la/e categoria/e da un elenco organizzato gerarchicamente – individuando i macrolivelli (1) e (2);
– non essendo prevista la pubblicazione di un catalogo, i fornitori possono essere interpellati dalle PA solo attraverso Richiesta d'Offerta.

Per abilitarsi al MEPA, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, è necessario un pc, una connessione a Internet e la firma digitale del legale rappresentante per la sottoscrizione di tutti i documenti di gara scambiati sulle piattaforme.

Per informazioni e assistenza:

[email protected]
. 059.893273

Il MEF mette a disposizione delle imprese abilitate al Mercato Elettronico di www.acquistinretepa.it uno strumento gratuito di Fatturazione Elettronica, che garantisce la generazione, la trasmissione e la conservazione a norma delle Fatture Elettroniche.

La Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

La Legge 244/2007, modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.

Per saperne di più

 

 

 

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