Torna all'elenco

Zone Franche Urbane: dal 21 dicembre la richiesta di agevolazione per la ZFU Emilia

5 minuti di lettura
10 Dicembre 2015 Stampa

Il Mise, con la circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla modalità e ai termini per la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni previste per le microimprese ubicate nella ZFU, relativa ai territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 2014 e dal sisma del 2012, istituita con l’articolo 12, D.L. 78/2015.

Beneficiari delle agevolazioni
'agevolazione spetta alle microimprese da intendersi come quelle che, secondo i parametri individuati dalla normativa comunitaria, hanno non più di 5 addetti e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro. Tali soggetti, per il periodo d'imposta 2014, debbono avere, oltre a non più di 5 addetti,  un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro.
suddette microimprese devono avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o un’unità locale, ubicata all’interno della ZFU e devono esercitare un’attività compresa tra quelle individuate nei codici ATECO 2007 rientranti nelle seguenti “divisioni”: 45, 47, 55, 56, 79 ,93, 95 e 96.

Agevolazione
’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte sui redditi, Irap e Imu con alcune limitazioni, prima fra tutte la copertura messa a disposizione pari a complessivi 39.200.000 euro, equamente suddivisi per i periodi di imposta 2015 e 2016, anni di vigenza delle agevolazioni.
dettaglio, in riferimento all’imposizione diretta, il tetto massimo di agevolazione viene individuato in 100.000 euro annui di reddito prodotto all’interno della ZFU (da qui l'obbligo, nel caso di esercizio congiunto di attività svolte sia all’interno del perimetro che all’esterno, di procedere alla tenuta di una contabilità separata).
È inoltre prevista una maggiorazioni dell'esenzione pari a 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente.

Reddito agevolabile
importo viene determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 Tuir, nonché delle sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 sempre Tuir.

Esenzione IRAP
riferimento all’esenzione Irap, essa è individuata nel limite di una produzione netta di 300.000 euro, per la cui determinazione, anche in questo caso non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, mentre vi concorrono gli eventuali componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997.

IMU su immobili strumentali
, in riferimento all’Imu, l’esenzione compete ai soli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività; lo sconto dall’imposta municipale è riconosciuto per ciascuno dei due periodi d’imposta ammessi.

Presentazione dell'istanza
istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica messa a disposizione da Mise, a decorrere dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e sino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.
differenza di altre agevolazioni, nel caso in esame, l’ordine temporale di presentazione delle istanze non comporta prerogative, in quanto, come precisato nella circolare del Mise, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

In ragione di quanto detto, l’importo dell’agevolazione riconosciuto viene determinato ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili, tra tutte le imprese ammissibili.
agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con il modello di pagamento F24.

L'agevolazione è soggetta alle regole europee sugli aiuti di stato. In particolare vige la regola c.d del “de minimis, in base alla quale la singola impresa non può beneficiare dei predetti aiuti di stato qualora, nell'esercizio corrente e nei due precedenti abbia usufruito di agevolazioni  e o contributi statali, per un ammontare complessivo fino a 200.000 euro.


Notiziario Numero #17 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese

Rimborsi chilometrici agli associati deducibili in misura ridotta
Sanzioni light per ritoccare la dichiarazione «infedele»
IVA Risoluzione 98/E: i medici convenzionati SSN esonerati dalla fatturazione elettronica
IRES / IRPEF / IRAP Hong Kong fuori dalla Black List
IRES / IRPEF / IRAP Novità sulle sanzioni per le violazioni in materia di certificazione unica
IRES / IRPEF / IRAP Perdite su crediti con più certezze
IRES / IRPEF / IRAP Assegnazione dei beni d'impresa: ecco quando conviene
Seconda rata a saldo TASI e IMU entro i l 16.12
Esenzione TASI per l’abitazione principale: Ddl di Stabilità 2016 
Comunicazione telematica per i medici entro il 31 gennaio 2016
Ddl di Stabilità 2016: bonus mobili a due vie
Zone Franche Urbane: dal 21 dicembre la richiesta di agevolazione per la ZFU Emilia

Scadenziario "Fiscale" – Dicembre 2015

 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate