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31 agosto: fine del periodo feriale sospensivo dei termini processuali

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30 Agosto 2016 Stampa

La giustizia “rientra in aula” giovedì 1° settembre

Terminate le “vacanze” estive, ripartono le procedure e riprende il conteggio dei giorni per depositare atti e documenti

In linea generale tutti termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge.

In materia tributaria non sono previsti casi di esclusione

Infatti, la sospensione feriale trova sempre applicazione, sia per proporre ricorso (60 giorni, il cui conteggio si sospende al 31 luglio e ricomincia il 1° settembre) sia per proporre appello (stessa modalità di calcolo anche per i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Conti alla mano, per tutti i procedimenti, i termini “sospesi” riprendono a decorrere dalla fine del periodo feriale e, nel caso in cui il conteggio dei giorni fosse dovuto cominciare durante l’intervallo, l’inizio dello stesso slitta al 1° settembre. Nel caso di presentazione di un ricorso contro atti impositivi, il termine, a pena di inammissibilità, è di 60 giorni dalla data della notifica. Se fosse scaduto tra il 1° e il 31 agosto, i 31 giorni che intercorrono si aggiungerebbero ai 60 a disposizione per l'impugnazione.

Alcuni Esempi

Perciò, se per esempio l’atto fosse stato notificato il 7 luglio, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarebbe il prossimo 6 ottobre (24 giorni, dall’8 al 31 luglio, a cui si aggiungono i 36 che vanno dal 1° settembre al 6 ottobre).
invece la notifica fosse avvenuta in agosto (durante le “ferie”), il conteggio dei 60 giorni inizierebbe dal 1° settembre e l’ultimo giorno utile per impugnare l’atto sarebbe il 30 ottobre.

 


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Scadenziario – settembre 2016

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