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Contributi per le aree di crisi non complesse – domande dal 4 Aprile

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8 Marzo 2017 Stampa

Dal 4 aprile 2017 via alla presentazione delle domande di agevolazione per i programmi di investimento presentati nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 181/89. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2016.

– La dotazione finanziaria prevista è di 124 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Di questi, 44 milioni di euro sono accantonati a favore degli accordi di programma.

– L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa individuate dal Decreto Direttoriale Mise del 19 dicembre 2016. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite sotto forma di società di capitali.

– Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online

Soggetti ammissibili

Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione costituite sotto forma di società di capitali, che realizzano i programmi di sviluppo in relazione a unità locali riferibili a settori di attività economica ammissibili.

Settori ammissibili

I programmi di investimento devono riguardare le segueni attività economiche:

– estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

– attività manifatturiere;

– produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo, ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale relativi a cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

– attività dei servizi alle imprese;

– attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

 

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.  A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.

I programmi di investimento produttivo devono essere diretti:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi;

d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento;

Per i programmi di investimento per la tutela ambientale, gli investimenti devono essere diretti a:

– innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa;

– consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

– ottenere una maggiore efficienza energetica;

– favorire la cogenerazione ad alto rendimento;

– promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

– risanamento di siti contaminati;

– riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione, gli investimenti devono riguardare:

– l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

– Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

I programmi ed i progetti devono:

– riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi industriale non complessa. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l'innovazione dell'organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

– prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;

– essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria;

– prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, caratterizzato da un incremento degli addetti.

 

Spese ammissibili

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni;

e) immobilizzazioni immateriali.

 

Contributo ed agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato. Le intensità massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL);

Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.

– Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni

– Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

– Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento.

– Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l’ipoteca in quanto l’acquisto dell’immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

 

Comuni Ammessi 

Nei territori della Provincia di Modena e Reggio-Emilia sono ammissibili

MODENA: Fiumalbo, Frassinoro, Pievepelago e Riolunato

REGGIO EMILIA : Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo

L'elenco completo è disponibile al seguente indirizzo Elenco dei territori individuati quali aree di crisi non complessa
 

Presentazione domande

Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento nei Comuni ammissibili sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente online dal 4 aprile 2017, fino ad esaurimento risorse.

 

Per maggiori informazioni contattare [email protected]

 

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