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Appalti e caro materiali: cosa cambia con il Decreto Aiuti

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26 Maggio 2022 Stampa

Il cosiddetto Decreto Aiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio, contiene alcune rilevanti misure in materia di appalti pubblici di lavori.

In particolare, l’art. 26, si propone di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Cosa prevede l’art. 26 del Decreto Aiuti

Viene previsto che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 (compresi quelli affidati a contraente generale) lo stato avanzamento lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.

In caso di inadempienza da parte delle regioni i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento. Il certificato di pagamento dovrà essere emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque entro cinque giorni dall’adozione del medesimo. Il pagamento è, comunque, effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate.

Le regole sui nuovi prezzari

I nuovi prezzari si applicheranno anche alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022; transitoriamente potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 la SA emette, entro 30 giorni, un certificato di pagamento straordinario. Questo certificato contiene l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

Nelle more dell’adozione dei prezzari regionali le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021.

Qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari nel 2022 risulti una variazione dei prezzi inferiore, ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio dei relativi importi in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all’adozione del prezzario aggiornato.

Il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Il MEF ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”.

La dotazione del fondo comprende:

  • 1,5 miliardi per il 2022
  • 1,7 miliardi per il 2023
  • 1,5 miliardi annui per il 2024 e 2025
  • 1,3 per il 2026

Il fondo serve a compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da disciplinare con uno o più DPCM da emanare entro il 4 luglio 2022.

Per contrastare il caro prezzi sono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022. Nel 2023, 2,75 miliardi di euro, 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 miliardi per il 2026.

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