Il decreto legge “Sostegni-bis” (n.73/2021) ha previsto un credito d’imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione DPI (qui trovate un elenco di fornitori nelle nostre province ndr.) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. Vediamo in questo articolo chi può farne richiesta e come.
Chi può richiederlo
Possono beneficiare di questa misura:
- gli esercenti attività d’impresa e i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed & breakfast) munite del codice identificativo regionale.
In sede di conversione in legge del decreto è stata aggiunta la possibilità per i bed & breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di auto-certificare lo svolgimento dell’attività ricettiva.
Le spese agevolabili
L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:
- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
e l’acquisto di:
- DPI (come: mascherine, guanti, visiere, occhiali e tute protettive,calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (come: termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
- dispositivi (come: barriere, pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Credito di imposta spettante
Il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e può superare il limite di 60mila euro. Merita evidenziare che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Questa percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa […] all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”.
Come può essere utilizzato
Il credito di imposta può essere utilizzato nel “modello redditi” relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel “modello redditi 2022”. Oppure in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
Comunicazione spese agevolabili
Con il provvedimento del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello utilizzabile per comunicare l’ammontare delle spese agevolabili. In particolare, nel riquadro “Spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e credito di imposta” (art. 32 D.L. n. 73/2021)” vanno indicate le seguenti informazioni.
- Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 – Ammontare complessivo delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
- Credito d’imposta – 30% delle predette spese agevolabili, nel limite massimo di € 60.000.
Termini per la presentazione della comunicazione
Questa comunicazione va presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente in via telematica.