Con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua in plastica, la Legge di Bilancio 2021 (qui il nostro speciale dedicato ndr.) ha introdotto uno speciale credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per “il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici”.
Questo bonus copre il 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per i privati cittadini e per ciascun unità immobiliare e fino a 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciali o istituzionali.
Chi può richiederlo
Fino al 31 dicembre 2022 questo credito d’imposta può essere richiesto da:
- persone fisiche;
- soggetti esercenti attività d’impresa;
- soggetti esercenti attività artistiche o professionali;
- enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il 16 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di attuazione della norma definendo l’ambito soggettivo, quello oggettivo e i requisiti per il riconoscimento del credito d’imposta.
Come calcolare le spese
Su questo fronte l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, le spese sono imputate al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
- per le imprese in contabilità semplificata con opzione per il criterio del “registrato”, in base alla data di registrazione dei documenti di acquisto.
- per le imprese in contabilità ordinaria in base al criterio di competenza.
Tranne che per i soggetti in contabilità ordinaria, le spese, ai fini del credito d’imposta in esame, devono essere effettuate con versamento bancario o postale o con sistemi di pagamento tracciabile. Le spese vanno poi documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Infine dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti che hanno i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta, possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.