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Caro gasolio: al via la compilazione della domanda per il credito d’imposta del 28%, in attesa dell’apertura della piattaforma

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2 Agosto 2022 Stampa

Per contrastare il caro gasolio il decreto del MIMS ha dato il via alla compilazione della domanda per il credito d’imposta del 28%.

Il MIMS ha infatti firmato il Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022 con cui disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre del 2022.

Il MIMS comunicherà successivamente, attraverso il proprio sito Internet, la data dalla quale sarà possibile presentare la domanda. Si richiama la massima attenzione su questo punto in quanto, come specificato nel decreto, il credito d’imposta è assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ritenute ammissibili e complete, nel limite delle risorse disponibili.

Il decreto direttoriale, pubblicato nelle more della registrazione da parte dei competenti organi di controllo, consente alle imprese di autotrasporto destinatarie della misura di poter raccogliere i dati necessari per la predisposizione dell’istanza che dovrà essere presentata attraverso apposita piattaforma per l’ottenimento del credito di imposta.

Nel dettaglio

L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato per l’esercizio delle attività di trasporto merci in veicoli di categoria Euro 5 o superiore. L’importo agevolabile è calcolato sulla spesa al netto dell’Iva e comprovata da fatture d’acquisto.

Le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997
  • disapplicazione dei limiti di compensazione dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell’articolo 34 L. 388/2000
  • irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir
  • comulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

In attesa dell’apertura della piattaforma vi anticipiamo che i modelli, una volta compilati secondo le indicazioni del decreto, dovranno essere salvati con estensione .CSV per l’inserimento nella piattaforma.

Le principali FAQ

In allegato le FAQ pubblicate sul sito Agenzia Dogane e Monopoli.

Di particolare interesse sono le risposte:

  • ai quesiti inerenti i casi in cui il rifornimento di carburanti avvenga tramite una cisterna interna all’impresa, in riferimento alla compilazione dei file “fatture” e “targhe”.
  • in merito alla denominazione dei file .csv (è stato specificato che i file devono essere denominati “Fatture” e “Targhe” e non con riferimento al nome della ditta);
  • in relazione ad eventuali fatture da fornitori esteri, nel caso di approvvigionamenti tramite procedure di netting.

La presente notizia sarà aggiornata una volta rese note le modalità operative per la gestione del credito d’imposta.

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