Dal 1° luglio 2022 l’operatività del Fondo di Garanzia è uscita dal regime “straordinario” dovuto alla crisi economica connessa alla pandemia Covid e seguirà le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Nel dettaglio
- non saranno più ammissibili le richieste garantite al 100% (previste originariamente dal decreto Liquidità nel limite di 30.000 euro – D.L. n. 23/2020)
- è stato reintegrato il calcolo del rating del Fondo di Garanzia che include l’analisi del modello economico-finanziario, andamentale (centrale rischi) e verifica pregiudizievoli, applicato solo parzialmente nel periodo Covid
- è andata a regime anche l’applicazione della commissione “una tantum” applicata al momento del rilascio della garanzia (per le quali è stata confermata l’esenzione)
Non saranno più possibili operazioni di consolidamento e/o rinegoziazione nell’ambito dello stesso gruppo bancario di operazioni che in precedenza non erano già garantite dal Fondo di Garanzia.
L’importo massimo garantibile dal Fondo di Garanzia per azienda ammonta a 5/mil (in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Europea).
Cambiano anche le percentuali di copertura del fondo
- 80% per tutte le operazioni richieste per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti
- 80% per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento, relative ad aziende con rating in fascia 3, 4 e 5
- 60% per tutte le operazioni diverse da quelle di investimento, relative ad aziende con rating in fascia 1 e 2
Potranno essere presentate le richieste di garanzia esclusivamente ai sensi dei regimi “de minimis” (Regolamenti UE 1407/2013) ed “esenzione” (Regolamenti UE 651/2014).