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Aggiornamenti ministeriali sul Reg.1169/2011 in tema di etichettatura e indicazione allergeni

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2 Marzo 2015 Stampa

Gentili imprenditori, vogliamo aggiornarvi su alcuni chiarimenti che i ministeri competenti hanno fornito in questi mesi in seguito all'entrata in vigore, dal 13 dicembre 2014, del Regolamento UE 1169/2011.

Ricordiamo che da tale regolamento sono state introdotte novità sia per le aziende produttrici alimentari, per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichette, sia per gli esercizi con somministrazione e/o produzione alimenti venduti allo stato sfuso (bar, ristoranti, pizzerie, forni pasticcerie, ecc) per quanto riguarda l'obbligo di informare i clienti sulla presenza di allergeni nei prodotti somiministrati o venduti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato da tempo i lavori per la stesura di un decreto del presidente del Consiglio (DPCM) per l'aggiornamento delle norme sull'etichettatura degli alimenti, che devono essere armonizzate con il nuovo regolamento europeo (Reg.1169/2011). Attualmente l'emanazione del DPCM è in stand by per la richiesta di reintroduzione dell’obbligo dell’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione, che il Regolamento citato ha di fatto cancellato.

Il Ministero della Salute, avvalendosi della opportunità riconosciuta agli Stati membri dall’art. 44 del Regolamento UE 1169/2011, di poter adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili ai consumatori, ha pubblicato una nota di chiarimento relativa a tali indicazioni per i prodotti forniti dalle collettività. Il chiarimento riguarda gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering.
specifico questa nota ministeriale definisce che l‘operatore ha facoltà di poter discrezionalmente decidere quale soluzione adottare per informare correttamente il consumatore tra quelle indicate nella circolare.
à indicare direttamente nel menù o su un apposito registro o cartello l' eventuale presenza della specifica sostanza allergenica in relazione alle singole preparazioni alimentari inserite, anche utilizzando mezzi informatici (compresi QR code, app per smartphone) pur se non in via sostitutiva.

In via alternativa può assolvere all’obbligo predisponendo una dicitura tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio" e collocandola in luogo ben visibile dal consumatore. In questo caso deve comunque essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento deve essere letto/consegnato al personale che deve dare attestazione di averne preso visione. Può anche fornire indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello con una dicitura del tipo: ''per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l 'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio".
questo caso deve essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento viene fatto leggere al cliente che ne chiede la consultazione.

L'operatore, nel predisporre la documentazione scritta è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritiene più opportune, ma tali da consentire una informazione corretta al consumatore.
esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni e rinviando ad una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, permetta di segnalare le preparazioni che rispettivamente le contengono. Parimenti alla nota del Ministero della Salute anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha revisionato la bozza del DPCM relativamente ai prodotti alimentari non preconfezionati, prevedendo di lasciare libero l’operatore di individuare il supporto alternativo al cartello sul singolo prodotto per l’indicazione delle informazioni sugli allergeni.
testo non parla più di cartello unico ma in deroga dal cartello di cui sopra è consentito che l’elenco degli ingredienti sia riportato, “anche in forma aggregata” ( e questo sarebbe il riferimento al cartello unico ) su specifico supporto, che può essere anche digitale, purché sia “direttamente consultabile dal consumatore” e le indicazioni degli allergeni “siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita”.
cui si ritiene che l’uso del cartello unico, stante la conferma nell’iter di approvazione della bozza revisionata, possa continuare a sussistere, ove possibile, in quanto lo stesso deve essere opportunamente integrato in modo che le informazioni relative alla presenza delle sostanze allergeniche siano indicate per singolo prodotto.

Nel caso in cui queste sostanze fossero scarsamente presenti nei prodotti il cartello unico sarebbe sufficiente a riportare le loro indicazioni, mentre nel caso in cui le stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per maggiore chiarezza ad un altro strumento( es. allegato, schema, registro etc. ) richiamato nello stesso cartello unico e quindi correttamente segnalato al consumatore.

Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia ha predisposto un servizio di consulenza, dedicato alle aziende associate, per fare fronte a tali problematiche.

Per maggiori informazioni contattare la vostra sede Lapam di riferimento:
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