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Definizione agevolata dei ruoli

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9 Novembre 2016 Stampa

Definizione agevolata dei ruoli

L'articolo 6 del sopra citato DL 193/2016, con riferimento ai debiti tributari compresi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, afferma che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, a condizione che i debitori provvedano al pagamento integrale delle somme dovute, anche in modo dilazionato, comunque entro il limite massimo di 4 rate.

Sulle somme a debito rideterminate, (al netto di sanzioni e interessi di mora), sono dovuti gli interessi per la dilazione dei pagamenti di cui all'art. 21 del DPR 602/73, nella misura del 4,5%, si aggiungono l'aggio dovuto all'agente della riscossione, nonché i rimborsi di spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

Pertanto, l'importo complessivamente dovuto è costituito da:
– quota capitale (ossia l'originario debito tributario, previdenziale o assicurativo)
– quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo
– aggio spettante all'agente della riscossione
– rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento

I contribuenti interessati alla definizione sono tenuti a manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame, vale a dire entro il 22 gennaio 2017, presentando un'apposita dichiarazione, con le modalità e la modulistica che l'Agente della riscossione (Equitalia) pubblicherà sul proprio sito internet.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 22 aprile), l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presenta la dichiarazione di cui sopra:
– l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione
– quello delle singole rate
– il giorno e il mese di scadenza della singola rata

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