Gli atti emanati da Equitalia possono, di norma, essere censurati dinanzi alle Commissioni tributarie nella misura in cui l’esazione concerna debiti di natura ricorso fiscale, anche se, per taluni di essi come la cartella di pagamento o la misura cautelare derivante da accertamento esecutivo, il sindacato deve essere circoscritto ai loro vizi propri, salva l’ipotesi di omessa notifica dell’atto “presupposto”.
Tra i provvedimenti impugnabili si segnalano l’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/73, l’ingiunzione fiscale, il diniego di rateazione e, naturalmente, la cartella di pagamento.
La possibilità di impugnare il c.d. “estratto di ruolo” è stata demandata al Primo Presidente, affinchè valuti l’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite (Cass. 11.7.2014 n. 16055).i, grazie alla mediazione tributaria, dai 171mila del 2011 ai 90mila del 2014.