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Equitalia – Riammissione al beneficio di rateazione del debito

4 minuti di lettura
9 Luglio 2015 Stampa

La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate.
I contribuenti che sono decaduti da un piano di rateazione, concesso ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, potranno chiederne la riammissione presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2015.

Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet il fac-simile del modello d'istanza, che va presentato tramite raccomandata A/R, o a mano, presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia. Dopo un breve riepilogo sulle possibilità ordinarie di rateazione, si illustreranno le modalità per richiedere la riammissione di una rateazione già decaduta.


Rateazione Equitalia: le regole ordinarie

Esistono due tipologie di rateizzazioni:

– una ordinaria, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
– una straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Per ottenere questo tipo di rateazione occorre attestare, con istanza motivata, che la situazione di difficoltà sia legata alla congiuntura economica e che sia estranea alla propria responsabilità. Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti:

– accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
– solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.

La modalità di richiesta è diversa a seconda dell'importo del debito:

– fino a 50.000 € basta una domanda semplice, e si accede automaticamente alla rateazione ordinaria;
– per importi superiori a 50.000 € bisogna presentare ulteriore documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.
piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.
caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà, che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia (una sola volta) la proroga del precedente piano di rateazione.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (termine così modificato dal decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare", in quanto prima la decadenza scattava per il mancato pagamento di due rate consecutive).

Rateazione Equitalia: istanza entro il 31 luglio

Per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro il 31.12.2014, è possibile richiedere la "riammissione" alla rateazione presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2015.

'istanza va presentata utilizzando il modello reso disponibile da Equitalia sul proprio sito internet, tramite raccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).

A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Riammissione alla rateazione da cui si e' decaduti:

Chi può usufruirne

I debitori decaduti entro il 31.12.2014 da precedenti rateazioni.

Come accedere alla nuova riammissione

Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 31.07.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia.

Regole

La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

 

 

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