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Il Portale dell’Automobilista – verifiche OnLine e accertamenti

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20 Novembre 2015 Stampa

Sparisce il DURC per gli autotrasportatori, sostituito dalla verifica ONLINE, con l’attivazione della funzione di accertamento, da parte dei committenti, della regolarità delle imprese iscritte all’Albo, con l’accesso al sito: il portale dell’automobilista

La Legge di Stabilità 2015 ha inciso sull’autotrasporto, modificando, a partire dal 1 gennaio 2015, parte della disciplina in maniera sostanziale, con la modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 introducendo l’obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e la responsabilità solidale.

L’eventuale omissione delle verifiche comporta un’obbligazione solidale del committente con il vettore per il pagamento del trattamento retributivo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli enti competenti. Tale obbligo solidale è limitato alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto e si prescrive in un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il comma 4-quinquies dell’art. 83-bis prevede che la suddetta responsabilità solidale si estenda anche agli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni delcodice della strada.

A partire dal 23 novembre 2015

ai sensi dell’art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è assolta dal committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso alla funzione “Consultazione regolarità imprese”, temporaneamente attivata sul Portale dell’Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente.

Questo passaggio supera l’obbligo della richiesta del DURC, perché con la verifica ONLINE  l’azienda ha modo di verificare,”il requisito di “regolarità” dell’impresa, avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell’impresa stessa, desumibile dalla posizione presso:

1. L’Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell’avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione
. La CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA
. Il REN – Registro elettronico nazionale
. L’INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale
. L’INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa
. L’ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere”

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