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Incentivi acquisto case antisismiche

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4 Settembre 2017 Stampa

In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, con l’aggiunta del nuovo comma 1-setpies all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che in caso di interventi realizzati

– nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1;
– mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori,

spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

– a una classe di rischio inferiore, (detrazione del 75%);
– a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, “per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

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