Torna all'elenco

Ambiente e Sicurezza news #10 – ottobre 2014

10 minuti di lettura
16 Ottobre 2014 Stampa

Ambiente

Decreto “Sblocca Italia”: ordine e chiarimenti sulla normativa di terre e rocce da scavo

Oneri proporzionati alle dimensioni del cantiere: questo è l’obiettivo dell’ennesima riforma della normativa sulle terre e rocce da scavo, delineata nel decreto Sblocca Italia (c.d. D.L. 133/2014 ).
, il 13 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n.133, più comunemente noto come Decreto legge “Sblocca Italia”,che apporta misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Capo III del D.lgs 133 troviamo le “misure urgenti” in materia ambientale ed in particolare, all’articolo 8, sono riportate le agevolazioni per la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

Il punto della situazione normativo sulle terre e rocce da scavo

Dopo che la materia era stata temporaneamente regolamentata dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente, con il DM 161/2012, ha introdotto specifiche procedure di gestione delle terre e rocce da scavo volte a garantire una maggior tutela ambientale.
, il nuovo regolamento aveva sollevato una levata di scudi da parte degli operatori a causa degli eccessivi oneri economici e procedurali che derivavano dai nuovi adempimenti. Le forti critiche hanno oscurato anche i contenuti positivi del DM che forniva indicazioni sulla gestione dei riporti e permetteva anche il deposito temporaneo dei terreni in attesa di riutilizzo.
problematiche maggiori riguardavano l’applicazione della nuova disciplina ai piccoli cantieri, i quali, in effetti, sarebbero stati negativamente condizionati dai nuovi oneri procedurali.
il successivo decreto Emergenze (DL 43/2013), dunque, il legislatore è intervenuto per far chiarezza, precisando che il D.M. 161 non doveva trovare applicazione nei piccoli cantieri, ma solo per le opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione integrata ambientale).
correttivo, tuttavia, non è risultato tra i più felici poiché, da un lato, anche interventi sottoposti ad AIA o VIA potevano prevedere scavi di piccole dimensioni, dall’altro, si creava un vuoto normativo per i “grandi” cantieri non sottoposti ad AIA o VIA, rispetto ai quali si ipotizzava una resurrezione del vecchio art. 186.
nuovo correttivo, dunque, era stato inserito nel cd Decreto del Fare, il cui art. 41 bis ha confermato l’applicazione del DM 161 solo agli interventi sottoposti a AIA e VIA, prevedendo invece per tutti gli altri un’autodichiarazione del privato, che è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti per il riutilizzo dei terreni scavati come sottoprodotti. 
materia, poi, risulta ulteriormente complicata dalla specifica regolamentazione dei riporti che possono essere equiparati al suolo naturale e, quindi, rientrare nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo.
’equiparazione, però, non è scontata e lo stesso Decreto del Fare (art. 41) ha definito le condizioni che i riporti devono soddisfare per non essere considerati rifiuti o fonti di contaminazione.

I problemi interpretativi e applicativi hanno quindi spinto il “Governo Renzi” a programmare un riordino della materia in ottica di semplificazione.

Art. 8 del Decreto “Sblocca Italia”

L’art. 8 del DL Sblocca Italia, dunque, prevede che entro 90 giorni dalla conversione in legge sia emanato uno specifico regolamento (sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica) che coordini, sia formalmente che sostanzialmente, le diverse disposizioni oggi vigenti in materia e apporti anche le modifiche che rendano coerente il sistema di gestione delle terre e rocce da scavo.

A tale scopo vengono adottate le disposizioni di riordino e di semplificazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;”
  • indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;”
  • proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;”
  • divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.”

Questo DPR dovrà quindi indicare espressamente le norme abrogate e garantire proporzionalità tra le procedure da seguire e l’entità degli interventi da realizzare.
, dovrà vietare che vengano introdotti livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa comunitaria e in particolare a quella sulla gestione dei rifiuti.
fissazione di questi obiettivi e principi indirettamente conferma il caos legislativo che si è creato negli ultimi due anni e che sta complicando non poco la realizzazione di opere pubbliche e private.

Art. 34 del Decreto “Sblocca Italia”

Il Dl 133/2014 si occupa di terre da scavo anche all'articolo 34, laddove introduce una disciplina particolare per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati all'interno dei siti inquinati. La norma si applica nel caso di interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per la manutenzione di impianti o infrastrutture (adeguamenti alle prescrizione autorizzative compresi) o riguardanti le opere lineari di pubblico interesse.
particolare è stabilito che il riutilizzo in situ (nello stesso sito oggetto di bonifica) dei materiali da scavo è sempre consentito quando gli stessi non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CsC) con controlli effettuati dalle autorità competenti e valutato l’impatto sulla falda acquifera. Per i materiali non conformi alle CsC ma che risultino inferiori alle concentrazioni soglia di rischio (CsR), il riutilizzo in situ è consentito soltanto a particolari condizioni (articolo 34, commi 9 e 10)


Sicurezza

Decreto 9 settembre 2014: nuovi modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC, del fascicolo dell'opera e del PSS.
’ stato pubblicato in GU il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (di cui all'articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), con il quale Il Ministero del Lavoro ha individuato i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera nonchè del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all'articolo 131, comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Datori lavoro, imprese affidatarie ed esecutrici, coordinatori, appaltatori e concessionari possono utilizzare tali modelli ferma restando l’integrale applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/80 e del D.Lgs 163 del 2006.

, a questo proposito che è proprio con il Decreto legge 69/legge n. 98 del 2013 che è stato introdotto il nuovo articolo 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e la previsione del decreto di individuazione dei modelli semplificati “fermi restando i relativi obblighi”, cioè ricordando che comunque tali modelli dovranno rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, includendo le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I documenti in oggetto

  1. il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato XV del predetto D.Lgs.;

  2. il Piano di sicurezza e di coordinamento è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato XV del predetto D.Lgs.;

  3. il Fascicolo dell’opera è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve predisporre; i contenuti dello stesso sono definiti all'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

  4. il Piano di sicurezza sostitutivo, di fatto, sostituisce i Piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui il lavoro venga svolto da una sola impresa. Nel caso in cui la legge non obbliga alla nomina del CSP (coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi all’elaborazione del PSC andrà predisposto il PSS che dovrà essere consegnato alle amministrazioni che hanno predisposto il bando.

Il Decreto interministeriale

Nello specifico, il Decreto è composto da 5 articoli e 4 allegati, recanti ciascuno un modello per predisporre rispettivamente:

  • il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., utilizzabile dai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed affidatarie (Allegato I);

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., utilizzabile dai coordinatori per la sicurezza (nell'Allegato II);

  • il Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSS), di cui all’art. 131, c. 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., utilizzabili dagli appaltatori o dai concessionari (nell'Allegato III);

  • il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (FO), di cui all'art. 91, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., utilizzabile dai coordinatori per la sicurezza (nell'Allegato IV).

Gli allegati del Decreto

I modelli allegati consentono un risparmio di tempo nella stesura dei documenti e permettono di evitare alcune divergenze interpretative tra i datori di lavoro, i coordinatori e gli organi di vigilanza.
infatti dei contenitori standard dentro i quali gli interessati cui compete l’obbligo dell’elaborazione (a seconda del caso), inseriscono le informazioni necessarie e conformi alle finalità per cui sono previste.
proposito del modello semplificato per il Pos, la sua redazione, avverte la premessa, “deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire:

  1. la completezza;

  2. l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere;

  3. l’indicazione di misure di protezione e dei dispositivi di prevenzioni individuali (Dpi),

  4. le procedure per l’attuazione delle misure di realizzazione ed i ruoli che vi devono provvedere” .

In un altro campo del modello vanno inseriti i dati identificativi dell’impresa con l’indicazione dei dirigenti e dei preposti, del Rspp, del Mc e del Rls. Un settore del campo si riferisce all’organizzazione del servizio di pronto soccorso ed antincendio dei lavoratori (nomi degli incaricati con le specifiche mansioni per la gestione delle emergenze), il numero e le qualifiche dei lavoratori operanti nei cantieri (specifica deve risultare l’indicazione di eventuali lavoratori autonomi che operano per l’impresa).
campo a sé richiede di specificare, per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti, quali risultano dagli attestati dichiarati dall’impresa.

Allegati

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate