AMBIENTE
POLIECO: obbligo di adesione per tutti i produttori di beni a base di polietilene e per tutti i gestori di rifiuti di beni a base di polietilene.
Ribadita l’obbligatorietà del PolieCo per tutti i produttori di beni a base di polietilene e per tutti i gestori di rifiuti di beni a base di polietilene: le recenti modifiche normative riconfermano per tutti i beni a base di polietilene e per tutti i gestori di rifiuti di beni a base di polietilene la competenza istituzionale del Consorzio, la piena obbligatorietà e vigenza del PolieCo ed il dovuto contributo ambientale.
La Legge 164/2014 (conversione in legge del decreto legge “sblocca Italia”) ha riscritto gli obblighi sulla disciplina e riciclo dei rifiuti di beni in polietilene, modificando nuovamente il campo di applicazione dell’art.234 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Con la conversione in legge del DL 12 settembre 2014, n. 133 (il cosiddetto “sblocca-italia”) sono state infatti introdotte novità in merito all’adesione dei produttori di beni a base di polietilene e dei gestori di rifiuti di beni a base di polietilene al consorzio PolieCo. In particolare è stato cancellato il comma 2 dell’articolo 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06), modificato in agosto dal Decreto Competitività, che limitava il campo di applicazione ai beni “composti interamente da polietilene” e a specifici ambiti applicativi, prevalentemente in campo agricolo.