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Ambiente e Sicurezza news #8 – Settembre 2015

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22 Settembre 2015 Stampa

Sicurezza

Il nuovo codice di prevenzione incendi: obiettivi, novità e risvolti.

Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .

L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.

L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e  precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa  alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L’allegato è strutturato in quattro sezioni:

– Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
– Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
– Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
– Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' TURISTICO-ALBERGHIERE CON POSTI LETTO SUPERIORE A 25 E FINO A 50

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.”

Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 150/2013, che – in sede di proroga al 31 ottobre 2015 dei termini per l’adeguamento alle disposizioni antincendio – aveva previsto, al comma 2, l’emanazione di una regola tecnica che semplificasse gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile 1994 per le strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto.

In particolare, le disposizioni contenute nel decreto in oggetto trovano applicazione per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del 1994, che abbiano un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti al 22 agosto 2015 ( data di entrata in vigore del decreto in oggetto).

Obiettivo della nuova regola tecnica è quello di realizzare e gestire le strutture turistiche ricettive, come sopra descritte, al fine di salvaguardare persone e beni contro i rischi antincendio, in modo da:

– minimizzare le cause di incendio;
– garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
– limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
– limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
– assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Al fine di raggiungere tali obiettivi è stata predisposta una apposita regola tecnica, contenuta nell’allegato al D.M. 14 luglio 2015.

Tale regola tecnica si applica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere – con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 – esistenti alla data del 22 agosto 2015, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

Il responsabile delle attività di cui sopra ha la facoltà di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, rinunciando ad usufruire delle semplificazioni di cui al decreto in oggetto.

Le disposizioni della regola tecnica allegata al decreto in esame trovano applicazione anche alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, secondo le modalità e i tempi fissati dal decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012, recante il Piano straordinario biennale antincendio.

Per quanto riguarda i prodotti che possono essere impiegati per la realizzazione delle disposizioni tecniche di cui al decreto in esame, possono essere utilizzati:

– i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi;
– gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione comunitaria, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sempre che siano conformi alle suddette disposizioni;
– le tipologie di prodotti non contemplati dalle lettere precedenti, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'EFTA, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto in oggetto.

Le disposizioni di cui al decreto 14 luglio 2015 sono entrate in vigore in data 22 agosto 2015.


Ambiente

Il deposito temporaneo di rifiuti.

Come posto dal D.Lgs. 152/2006, art. 184, lett. bb), il “deposito temporaneo” dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

– i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
– i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
– il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
– devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
– per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

La fattispecie di deposito incontrollato dei rifiuti si configura quando non si rispettano le condizioni poste, ovvero:

– superamento del limite quantitativo (massimo 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi);
– superamento del limite temporale (tre mesi e 1 anno se la quantità massima annua prodotta non supera il limite quantitativo dei 30 metri cubi);
– mancato rispetto delle condizioni di deposito per categorie omogenee, ovvero deposito alla “rinfusa” ;
– mancato rispetto delle norme tecniche che disciplinato il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle merci pericolose.

Si sottolinea la facoltà che il produttore ha nella scelta del limite temporale o quantitativo, scelta che, naturalmente, è condizionata dalla quantità di rifiuti prodotti nell’anno e dalle esigenze operative aziendali nelle aree adibite a deposito temporaneo, spesso vincolate dalle oggettive necessità di spazio; nella scelta del limite temporale dei tre mesi, il produttore/detentore può detenere una quantità illimitata di rifiuti in deposito, purché (entro tale termine) provveda allo smaltimento o recupero dei rifiuti nella sua totalità.

Come la pensa la Corte di Cassazione

Il concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13/04/2012 n. 16988, con la quale la Suprema Corte annulla l’ordinanza di sequestro dell’area “per essere stati ivi rinvenuti 1400 mc di rifiuti derivanti da attività di demolizioni edilizie”, il cui proprietario fu indagato del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata), per superamento del limite quantitativo di deposito temporaneo (ratione temporis pari a 20 mc per i rifiuti non pericolosi), motivazioni che la S.C. considera manifestamente infondate le motivazioni dell’accusa, in considerazione del fatto che, al produttore/detentore è stato contestato il solo limite quantitativo dei 20 mc, senza prendere in considerazione la facoltà che il produttore ha della scelta del limite temporale dei tre mesi entro i quali può detenere una quantità illimitata di rifiuti.

Legge m. 125 del 6 agosto 2015

La legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 agosto,ha introdotto alcune novità in particolare a livello di classificazione rifiuti, produttore e deposito temporaneo.

La legge introduce infatti una nuova definizione di “deposito temporaneo” ex art.183, comma 1, lett. bb), Dlgs 152/2006: “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti…”.

Sono invariate invece le condizioni che riguardano, tra le altre cose:

– limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento;
– conformità alle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Allegati

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