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Ambiente e Sicurezza news #9 – Ottobre 2015

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23 Ottobre 2015 Stampa

Ambiente

Raee: riassunto delle novità del nuovo decreto, con particolare attenzione a commercianti, installatori e centri di assistenza

E’ in vigore dal 12 aprile 2014 il nuovo decreto sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici a fine vita e le pile e gli accumulatori esausti, che recepisce nel nostro Paese la direttiva europea RAEE 2012/19/EU.
il nuovo decreto legislativo 49/2014 è stato rafforzato il ruolo del Centro di Coordinamento che ha il compito di rendere più efficace il monitoraggio dei flussi di rifiuti tecnologici, gestendo un elenco a cui dovranno iscriversi tutti gli impianti di trattamento.
nuova struttura del Centro Coordinamento RAEE include due referenti di nomina ministeriale, per consolidare la collaborazione con gli organismi di controllo. Il decreto specifica inoltre i requisiti giuridici e operativi dei sistemi collettivi e chiarisce le modalità di funzionamento dei sistemi individuali.
le altre novità del decreto legislativo n. 49/2014 si segnala anche l’obbligo in capo a chi vende prodotti tecnologici ed elettronici on line di garantire il ritiro dei RAEE ai propri clienti che acquistano un nuovo prodotto, offrendo loro la possibilità di consegnare l’apparecchiatura a fine vita in punti di raccolta messi a disposizione gratuitamente.
nuovo decreto legislativo, inoltre, segna una svolta anche per il consumatore grazie all’introduzione dell’1 contro 0. Questa importante novità consente di consegnare gratuitamente i RAEE di piccole dimensioni – inferiori a 25 cm – presso i punti vendita, senza alcun obbligo di acquisto. Il ritiro di questi rifiuti tecnologici è obbligatorio per i punti vendita con superfici superiori a 400 mq e facoltativo per quelli più piccoli.
, ecco brevemente altri punti salienti contenuti nel decreto sui RAEE:
 inserimento di regole che garantiscano controlli più incisivi per arginare i flussi di RAEE gestiti illegalmente. Ad esempio, vengono imposti requisiti tecnici per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate per evitare elusioni della normativa sulle spedizioni illegali di rifiuti.
 Estensione del campo di applicazione a più prodotti: i pannelli fotovoltaici vengono inclusi da subito (cat. 4.9 allegato 2) ,  mentre dall’agosto 2018 verranno considerati RAEE anche tutti gli altri apparecchi elettronici a fine vita al momento esclusi.
 Introduzione di misure volte a incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti nella fase che precede il riciclo grazie all’introduzione di attori intermedi tra l’impianto di trattamento e la piazzola ecologica. Le specifiche dell’attività saranno definite da un decreto ad hoc.
 Aumento dei target di raccolta, che significa arrivare a gestire entro il 2019 l’85% sul totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse sul mercato (ovvero oltre tre volte rispetto a quanto viene oggi raccolto).

Obblighi per commercianti, gli installatori e i centri di assistenza.

Il DM 8 marzo 2010 n° 65, entrato in vigore il 19/05/2010, ha stabilito le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.
l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/14, sono state apportate alcune modifiche agli adempimenti per distributori e installatori. Ecco la sintesi degli adempimenti previsti (per una lettura completa si rimanda al D.Lgs. 49/14).
distributori assicurano il ritiro gratuito in rapporto di uno contro uno, delle apparecchiature, al momento della fornitura di un'apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico (RAEE equivalente: RAEE ritirato a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita).
distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (rapporto uno contro zero). Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.
agli installatori e ai gestori di centri di assistenza è stata data la possibilità di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.
già indicato nella sezione “introduzione”, i RAEE si distinguono in due grandi gruppi:
provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professionali (diversi dai domestici).

Distributore (commerciante di apparecchiature)

L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010.
è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione oppure mediante indicazioni sul sito internet.
momento del ritiro, si compila un apposito schedario numerato progressivamente, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.
raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo.
deposito preliminare è effettuato in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche, anche con coperture mobili, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.
essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE, tramite appositi contenitori, allo scopo di preservare l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamento.
RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta comunali (o centri di raccolta privati o impianti di trattamento, organizzati dai produttori) con cadenza trimestrale o, comunque, al raggiungimento della quantità massima di 3500 kg.
durata del deposito non deve superare un anno.
trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale.
quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg.
trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposito documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario.
trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agiscono in nome del distributore, secondo precise regole.
modelli di schedario e di documento di trasporto sono allegati al DM 8 marzo 2010 n° 65.
la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presentando una comunicazione alla Sezione Regionale competente.
comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo dell’area stessa, le tipologie di RAEE raggruppati.
’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.

Installatori e gestori di centri di assistenza

L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE domestici, hanno le stesse incombenze del distributore, con obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.
differenza del distributore, però, il luogo di raggruppamento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi.
, al momento della consegna dei RAEE al centro di raccolta comunale, si compila un documento di autocertificazione che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n° 65.

Raee professionali

I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assistenza possono ritirare i RAEE professionali, se formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.
in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.
luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi.
soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esonerati dall’obbligo del MUD.

Sicurezza

Riduzione del premio per prevenzione: L'Inail modifica di nuovo il modello OT 24.

Ancora un nuovo modello OT24 . È stato pubblicato sulla G.U. n.111 del 15 maggio il decreto 13 marzo 2015 del Ministero del Lavoro, recante la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
decreto si riferisce alla richiesta che potrà essere presentata, tramite invio telematico, entro il 29 Febbraio 2016 mediante il modello OT24.

Lo sconto per prevenzione.

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio ed in regola con il versamento dei contributi, che,  nei dodici mesi del 2015 non hanno ricevuto verbali in materia di sicurezza sul lavoro ed eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.). L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno riduzione
a 10 – 28%
11 a 50 – 18%
51 a 200 – 10%
200 – 5%

Come si ottiene

Su domanda, possono inoltrarla tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
e decisione. 
'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.

Applicazione della riduzione. 

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato
tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
novità del modello OT24 per il 2016 
nuovo modello presenta alcune variazioni rispetto all’anno passato, in particolare è stato modificato l'elenco degli interventi utili al raggiungimento del punteggio. Sono state introdotte nuove casistiche di attività che danno diritto agli sconti INAIL, alcuni interventi sono simili a quelli della passata edizione, ad altri pur essendo invariati è stato attributo un punteggio inferiore, infine altri sono stati completamente eliminati. Come già rilevabile nell’OT24 dello scorso anno, sono stati eliminati o è stata attribuita minor importanza alle attività “classiche” di prevenzione che risultavano essere interventi “troppo semplici” per ottenere lo sconto, mentre continua la tendenza di premiare interventi più complessi ed articolati. A titolo esemplificativo:
stati eliminati: effettuazione di una doppia visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, affidamento delle manutenzioni ordinarie ad aziende specializzate, adozione di un servizio di prevenzione e protezione interno ove non obbligatorio; 
ancora attuabili e rimasti quasi invariati: adozione di una procedura di analisi degli infortuni e quasi infortuni, l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, effettuazione di corsi di guida sicura, dotazione di defibrillatore e relativa formazione e l'adozione di protocolli per la prevenzione dell'abuso di alcol e sostanze psicotrope; 
tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Inoltre ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli S.G.S.L. e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III). 

Coerenza con i finanziamenti per prevenzione 

Si è cercato di uniformare i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente l'accesso in automatico allo sconto. 

Allegati

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