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Ambiente e Sicurezza news #12 – dicembre 2014

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18 Dicembre 2014 Stampa

News Sicurezza dicembre 2014

Sicurezza palchi e allestimenti fieristici: in vigore il “Decreto palchi”

Era attesa da tempo la definitiva pubblicazione (Gazzetta ufficiale l’8 agosto 2014) del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, introdotto dal cosiddetto “Decreto del Fare” convertito con legge n. 98/2013, secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Il decreto è articolato in due Capi:

  • il Capo I riguarda gli «Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali»

  • il Capo II è inerente alle «Manifestazioni fieristiche».

Capo I

Campo di applicazione

Con riferimento al Capo I del provvedimento (“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il Decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle “attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”.

Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:

  • “che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee” di cui al comma 2;

  • “di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

  • montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.

Sin da subito appare evidente un primo problema, infatti, manca la definizione di cosa s’intenda per “opere temporanee”, questa mancata potrebbe dar adito a diverse interpretazioni da parte di chi la norma dovrà farla applicare.

Le particolari esigenze del settore

L’art. 2 ha posto l’attenzione sulle particolari esigenze che caratterizzano le attività lavorative tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, come:

  • “compresenza” di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

  • “compresenza” di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

  • frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

  • completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

  • necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

  • possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

  • rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

L’art. 3 ha richiamato la necessità che le disposizioni di cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, tengano conto di una serie di aspetti legati alle particolari esigenze connesse alle attività di montaggio/smontaggio di opere temporanee.

In particolare, il legislatore ha attribuito la definizione di “cantiere” al luogo di lavoro dove sono svolte attività di montaggio e smontaggio, ha definito la figura del committente, ha imposto al committente o al responsabile dei lavori di acquisire le informazioni di cui all’Allegato I ed infine ha imposto sempre al committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008

L’art. 4 regolamenta alcune norme del capo II del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 applicabili nei lavori di montaggio e smontaggio di opere temporanee per manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche ecc.. In particolare oltre a indicare un principio generale, quello secondo cui le norme contenute nel capo II del Tutolo IV sono applicabili tenendo conto della specificità del settore, nei commi successivi ci si concentra sulle opere provvisionali, sui percorsi formativi per gli addetti che operano su fune e che eseguono i montaggi delle opere temporanee.

Capo II

Il campo d’applicazione

Il secondo Capo del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014, si riferisce a tutte le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche (Art. 6, comma 2); fatta esclusione per le attività (Art.6, comma 3):

  • strutture allestitive con un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

  • strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 mq;

  • tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

Le particolari esigenze del settore

L'articolo 7 prende in considerazione le particolari esigenze del settore fieristico quali, come per le attività di spettacolo: la presenza contemporanea di più imprese esecutrici, il numero elevato di lavoratori, anche di nazionalità diversa, la necessità di operare in spazi ristretti e tempi ridotti e i rischi derivanti dalle condizioni meteo.

L’articolo 8 e l’articolo 9 regolano, per le manifestazioni fieristiche, l’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, come segue:

  • “ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;

  • i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

  • i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.

Allegati

Il Decreto Palchi consta inoltre di alcuni allegati che riportano indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri):

  • Allegato I – informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea;

  • Allegato II – modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);

  • Allegato III – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del D.Lgs. 81 del 2008;

  • Allegato IV – informazioni minime sul quartiere fieristico;

  • Allegato V – contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del D.Lgs.. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche;

  • Allegato VI – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

Per concludere ricordiamo che (articolo 10) entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, d’intesa con il Ministero della Salute, al “monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti”.

 

I rifiuti prodotti dalle attività artigiane: tipologie e corretta gestione

Premessa

La gestione dei rifiuti speciali delle attività artigiane è organizzata attenendosi a tutte le norme di legge (sia nazionali che comunitarie), ai vigenti regolamenti in materia di gestione dei rifiuti, ed alle leggi regionali (o di altri enti locali), in particolare:

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte quarta, e s.m.i.;

  • Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;

  • Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i.: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. n.152/2006”;

  • D.P.R. n. 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. n. 179/2002 e s.m.i.;

  • D.Lgs. n. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti RAEE” e s.m.i.;

  • D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in Materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori” e s.m.i.

 

Definizione di Rifiuto

Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo questa definizione, la distinzione tra ciò che è un rifiuto e ciò che non lo è dipende dalla sussistenza di due circostanze: la sostanza o l'oggetto deve rientrare nell'elenco dell'Allegato A e che chi la detiene intenda o debba disfarsene. La mancata presenza di una o dell'altra sarebbe sufficiente per escludere che si tratti di un rifiuto. In realtà l'elenco delle categorie richiamato qui sopra è molto sintetico (infatti vi sono soltanto 16 categorie) e generico (come ad esempio le voci "Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati" oppure "Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate). Ne deriva che qualunque cosa può far parte dell'elenco e perciò l'appartenenza ad esso non è più una circostanza da verificare per determinare se una sostanza od un oggetto possa essere considerato o meno un rifiuto. In altri termini, la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, è tutta legata al concetto di "disfarsi", il quale può diventare un criterio di non univoca applicazione nelle "ipotesi di confine", cioè quando si ha a che fare con residui e scarti, per lo più di lavorazione, reimpiegati come materie prime in altri processi produttivi.

I "Non-Rifiuti"

Il D.Lgs. 152/2006 contiene anche alcune disposizioni per l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di materiali di risulta non vengono classificati come rifiuti. Tali disposizioni sono essenzialmente costituite dalle definizioni di:

Allegati

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