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Ambiente e Sicurezza news #4 – Aprile 2015

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21 Aprile 2015 Stampa

Ambiente

DIRITTO D’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI: PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE

Entro il 30 aprile 2015 le imprese iscritte all’Albo dei Gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale d’iscrizione, mediante versamento alla relativa Sezione regionale ove sono iscritte, in base all’articolo 24 del nuovo DM 120/2014 del Ministero dell'Ambiente (Regolamento albo gestori).

L'iscrizione all'Albo, secondo l'articolo 8 del DM 120/2014 è prevista per alcune categorie di attività:

  1. categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

  2. categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  3. categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

  4. categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

  5. categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

  6. categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  7. categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

  8. categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

  9. categoria 9: bonifica di siti;

  10. categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Caratteristiche dell'iscrizione

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un Responsabile tecnico (i cui compiti e le responsabilità sono fissate all'articolo 12 e la relativa formazione all'articolo 13 del D.M. 120/2014 ) in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i). L'articolo 11 riporta i Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dei potenziali iscritti.

Iscrizione all'albo: domande e comunicazioni

Gli articoli 14 e 15 del DM 120/2014 disciplinano invece la presentazione delle domande e delle comunicazioni per l'iscrizione, da trasmettere alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio. L'articolo 15 comma 2 riporta la documentazione da accompagnare alla domanda di iscrizione all'Albo.

Godono di Procedure d'iscrizione semplificate, le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente che siano:

  1. aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;

  2. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  3. imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.

L'articolo 18,19 e 20 del DM 120/2014 riguardano da vicino le vicende dell'iscrizione con riferimento alle ipotesi di variazioni, sospensioni e cancellazioni, mentre l'articolo 22 dispone che il rinnovo dell'iscrizione avvenga ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

Garanzie finanziarie

L'articolo 17 definisce infine, la Garanzia finanziaria a favore dello Stato da accompagnare all'iscrizione all'Albo per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi: tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Il DM 120/2014 riporta poi le ipotesi di contenzioso con l'Albo (art. 23) e all'articolo 24 l'importo dei diritti di segreteria da assolvere al momento dell'iscrizione (art. 25).

 

MUD: SCADENZA 30 APRILE

Il 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale produttori, intermediari, trasportatori e gestori di rifiuti devono presentare alle Camere di commercio il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

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