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Ambiente e Sicurezza news #6 – Giugno 2015

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23 Giugno 2015 Stampa

Ambiente

La nuova classificazione dei rifiuti in vigore dal 1° giugno 2015

Dal 1° giugno 2015 sono entrati in vigore il regolamento (UE) 1357/2014 che introduce molte novità in tema di classificazione dei rifiuti (come per esempio la nuova definizione HP al posto dei codici H di pericolo), e la 2014/995/Ue sull’Elenco europeo dei rifiuti, che introduce il nuovo EER destinato a sostituire il “vecchio” CER.

Contestualmente è entrato in vigore in vigore il c.d.regolamento CLP (1272/2008/CE, in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche) e che segue il contestato inserimento, da parte del “Decreto Competitività” (DL 91/2014) di una nuova Premessa nell’Allegato D alla Parte Quarta del “Codice dell’Ambiente” (D.Lgs. n. 152/2006).

Insomma, si tratta di una piccola rivoluzione che richiederà un nuovo sforzo da parte degli operatori della filiera dei rifiuti al fine di applicare correttamente le nuove norme, anche per evitare le eventuali multe previste in caso di errori nella classificazione dei materiali.

Il 1° giugno 2015 è stato lo spartiacque temporale della nuova disciplina della classificazione dei rifiuti. Le regole comunitarie che disciplinano la materia cambiano anche se a ciò non corrisponde un totale cambiamento dello scenario, laddove moltissimi rifiuti erano classificati come non pericolosi rimangono in questa categoria, ma si registrano comunque degli spostamenti nei due sensi, con rifiuti che diventano ufficialmente pericolosi e viceversa.

Il regolamento (UE) n. 1357/2014 è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° giugno 2015, contestualmente alla piena operatività del “regolamento CLP”.

Il regolamento (UE) n. 1357/2014 sostituisce l’Allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/C (l’Allegato III elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti, i c.d. “codici H”), al fine di:

  • allineare le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 (“regolamento CLP” sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose),

  • scambiare i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 (il “regolamento CLP” abroga le due direttive citate con effetto dal 1° giugno 2015).

 

Ulteriormente, il Regolamento (UE) n. 1357/2014:

  • detta i criteri relativi all’attribuzione delle classi di pericolo;

  • introduce i codici di indicazioni di pericolo che sostituiscono le frasi R;

  • modifica i limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo.

Le nuove caratteristiche di pericolo da attribuire ai rifiuti a partire dal 1° giugno 2015 sono state rinominate con le lettere HP (al posto della precedente sigla H), per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008:

  • HP1 esplosivo;

  • HP2 comburente;

  • HP3 infiammabile;

  • HP4 irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari;

  • HP5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione;

  • HP6 tossicità acuta;

  • HP7 cancerogeno;

  • HP8 corrosivo;

  • HP9 infettivo;

  • HP10 tossico per la riproduzione;

  • HP11 mutageno;

  • HP12 liberazione di gas a tossicità acuta;

  • HP13 sensibilizzante;

  • HP14 ecotossico;

  • HP15 “rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Sempre dal 1° giugno 2015 vengono applicate le statuizioni della decisione 2014/955/UE che ha modificato la decisione 2000/532/CE contenente l’elenco europeo dei CER.

In particolare, la decisione 2014/955/UE:

  • sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/CE;

  • sostituisce l’allegato della decisione 2000/532/CE, al fine di adeguare, da un lato, le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, e dall’altro lato, la terminologia con quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (adottando all’uopo la nuova denominazione “HP”);

  • introduce alcune nuove definizioni;

  • stabilisce che, allorquando venga valutata una caratteristica di pericolo sia con un metodo di prova (ad es., test in vitro, etc.), sia impiegando le concentrazioni di sostanze pericolose, debbano prevalere i risultati della prova.

  • introduce un limite definito per le diossine/furani, per i PCB e per altri POP al fine di assegnare la pericolosità al rifiuto.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si rileva, peraltro, che dal 18 giugno 2015 è applicabile anche il regolamento (UE) 1342/2014, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 850/04 in tema di POP (Inquinanti Organici Persistenti), introducendo nuove sostanze e nuovi valori limite di concentrazione massima per i POP nei rifiuti.

In concreto, il Regolamento (UE) n. 1342/2014 ha riformulato gli allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 850/2004, che aveva recepito nel diritto comunitario gli impegni sanciti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (approvata con decisione 2006/507/CE), nonché dal Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (approvato con decisione 2004/259/CE).

L’obiettivo è quello di eliminare o comunque ridurre l'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definiti “Persistent Organic Pollutants” (POP o POPs), caratterizzati da una scarsa degradabilità, a partire dalla c.d. “sporca dozzina”, costituita da 12 inquinanti principali (aldrin, clordano, dicloro difenil tricloroetano, dieldrin, endrin, eptacloro, mirex, toxafene, esaclorofene) e tre intere classi di composti, tra cui i PCB e la c.d. “diosssina”.

Dato che non è stato previsto alcun periodo transitorio, le aziende devono farsi trovare pronte dal 1° giugno, assegnando, ad esempio, il nuovo codice di pericolo HP (al posto di quello con la vecchia denominazione “H”) ai rifiuti che devono essere classificati come pericolosi, provvedendo a modificare le etichette del deposito temporaneo.

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che:

  • laddove vengano fornite false indicazioni sui rifiuti (o venga utilizzato un certificato falso), l’art. 258, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’applicazione della sanzione penale dell'arresto fino a due anni di reclusione (senza dimenticare che dalla falsità possono discendere altri illeciti, quale il trasporto di rifiuti pericolosi con dati incompleti o inesatti, e in ogni caso il reato di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256);
  • per l’ipotesi di errata classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potrebbe ricorrere addirittura il reato di gestione illecita dei rifiuti, punito con l'arresto sino a due e una sanzione amministrativa (fino a un max di 26.000 euro); in questo caso, la sanzione minima applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è di 38.700 euro e quella massima è di 387.250 euro.

 

Sicurezza

Rischio chimico, dal 1° giugno 2015 nuove regole Reach e CLP

Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore negli Stati Membri il Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 dicembre 2008.

Il CLP pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CEE (relativa alle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (sui preparati pericolosi) riprende il GHS, Global Harmonization System, che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale. Il Regolamento si applica a tutte le sostanze o miscele compresi i principi attivi dei prodotti fitosanitari e biocidi.

Le sostanze devono essere classificate ed etichettate conformemente ai nuovi criteri a partire dal 1 dicembre 2010, le miscele a partire dal 1 giugno 2015.

Sono previsti due anni di deroga per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 (fino al 1 dicembre 2012), e le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 (fino al 1 giugno 2017).

I produttori/importatori hanno comunque la facoltà di anticipare volontariamente tale obbligo per le miscele. A partire dal 1 giugno 2015 il sistema CLP diventerà obbligatorio in ogni sua parte e saranno abrogate le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

A partire dal 1 dicembre 2010, inoltre, è diventato obbligatorio inviare la notifica della classificazione ed etichettatura delle sostanze classificate come pericolose e delle sostanze soggette a registrazione secondo REACH (quindi anche quelle non classificate come pericolose a partire da 1 ton/anno) all’Inventario delle classificazioni e delle etichettature presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).

In particolare, dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori devono confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze dal 01/12/2012).

Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale dal 01/04/2015 saranno effettive le modifiche alla classificazione di sostanze molto diffuse tra cui:

  • FORMALDEIDE, che sarà classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);

  • STIRENE, che sarà classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);

  • ETILBENZENE, che sarà classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

 

Cosa cambia per la VALUTAZIONE DEI RISCHI derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro

Ovvia la premessa che è sempre utile ribadire: il Datore di Lavoro deve innanzi tutto chiedere nuove Schede di Sicurezza conformi alla nuova classificazione.

L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):

  • le proprietà pericolose degli agenti chimici;

  • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

Quando va aggiornata la VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quindi, la valutazione del rischio deve essere aggiornata:

  • se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);

  • se si rilevano difformità tra l'uso identificato / lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;

  • se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;

  • in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate.

È lecito attendersi in questi mesi maggiore attenzione da parte degli organi di controllo e degli organismi di certificazione sulla valutazione del rischio chimico: ne saranno quindi presi in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso).

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