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Ambiente e Sicurezza news #9 – settembre 2014

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17 Settembre 2014 Stampa

Ambiente

Il Nuovo regolamento dell’Albo Gestori ambientali

Con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, è stato reso noto il nuovo «Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali» (in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195).

regolamento definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. Tutto ciò con l’obiettivo di semplificare e snellire la burocrazia per le imprese iscritte all’Albo e di dare più chiarezza soprattutto in merito ai compiti e requisiti del Responsabile Tecnico (Rt) delle imprese.
alla stuttura e alla funzionamento, nello specifico sono regolamentati:

  • attività, categorie e classi
  • requisiti e condizioni per l'iscrizione, compresa quella semplificata
  • la figura del responsabile tecnico
  • variazioni, cancellazioni e sospensioni

 

La figura del responsabile tecnico

Il compito del responsabile tecnico è, dunque, quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. Per svolgere tale ruolo sono richiesti determinati requisiti ossia possedere idonei titoli di studio e avere esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e una adeguata formazione. Quest’ultima è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Viene richiesta una sorta di obbligo di aggiornamento sulle normative ambientali, le tecnologie per il trasporto e il trattamento dei rifiuti che sono in continua e rapida evoluzione.
tale maniera il Rt diventa un esperto del settore al servizio delle imprese e non mero prestatore di requisiti per permettere all’impresa stessa l’iscrizione all’Albo. L’aggiornamento normativo e tecnico diventa un punto cardine fondamentale sul quale le imprese possono costruire la propria professionalità.

L’iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Con l’introduzione di questo nuovo regolamento, le imprese potranno trasmettere on line le istanze di iscrizione e modifica attraverso l’utilizzo del portale telematico usufruendo dell’apposita sezione. Le imprese potranno redigere e consegnare telematicamente le proprie istanze direttamente dalla propria sede, o avvalersi di un consulente, appositamente nominato e comunicato nella sezione riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Bioshopper: al via le sanzioni

Sono entrate in vigore dal 21 agosto 2014 le sanzioni per chi commercia shopper monouso non biodegradabili e compostabili. La legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014 risolve l'empasse creatasi sull'applicazione delle norme.
le commissioni ambiente e industria del Senato hanno approvato l'emendamento al Dl competitività che ha fatto entrare in vigore, con decorrenza immediata, le sanzioni per chi commercializza sacchetti di plastica che non rispettano la normativa europea Uni En 11432.
'approvazione è il passo finale di un percorso per la riduzione dei sacchetti in plastica inquinanti avviato nel 2007, che dopo una serie di proroghe ha visto l'entrata in vigore della normativa nel 2011, con successivo aggiornamento nel 2012. La norma sulle bioshopper italiana ha sortito effetti positivi sul nostro Paese, dimezzando la quantità di buste di plastica immesse sul mercato e alimentando un nuovo mercato cruciale nella green economy, ovvero quello delle bioplastiche.
, in quanto primo Paese europeo a introdurre il divieto, l'Italia è stata considerata a livello comunitario come 'modello' da cui prendere spunto per la proposta di nuova direttiva Ue che prevede la riduzione del 50% dell'utilizzo dei sacchetti di plastica più comuni e più inquinanti entro il 2017 e dell'80% entro il 2019, bozza alla quale hanno contribuito in modo determinante i due più recenti ministri dell'Ambiente, Orlando e Galletti.
che oltre ai sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (norma UNI 13432:2002) possono circolare i sacchetti riutilizzabili composti da polimeri diversi dai precedenti di maniglia esterna superiore 200 micron e composti almeno per il 30% di plastica riciclata (uso alimentare) o di spessore di 100 micron composti almeno per il 10% di plastica riciclata (uso non alimentare).

La commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dall’art. 2 del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012 (sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.
 

Sicurezza

Decreto interministeriale 22 luglio 2014: “nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro per spettacoli musicali, cinematografi e teatrali e manifestazioni fieristiche”.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014, il decreto interministeriale 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro-Salute) che contiene le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".
tratta di uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare (DL 69/2013) che aveva apportato modifiche all'art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico anche a questo settore d'attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fìeristiche) e prevedendo la sua approvazione entro il 31 dicembre 2013.
decreto regola in due Capi:

  • le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014)
  • ​le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche(Capo II DIM 22 luglio 2014)

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:

  1. che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente
  2. di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  3. di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  4. di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

L'articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo (musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo:

  • la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile
  • la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro
  • la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 c.1 – DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.

L'Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l'Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Manifestazioni fieristiche

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e (all'articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:

  1. strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile
  2. strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2
  3. tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

All'Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all'Articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

D.M. 13 febbraio 2014: nuove procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (cfr. allegato 1), quale recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza (articolo 30, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nelle piccole e medie imprese.
“piccole e medie imprese” si fa riferimento a quelle definite dalla legislazione vigente, ossia dalla Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 06/05/2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla G.U. 238 del 12/10/2005.
documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001 (così come richiamato e modificato dall’articolo 300 del D.lgs. 81/2008).
È comunque necessario precisare che l’adozione di un modello di organizzazione e gestione non è un atto obbligatorio, ma tuttavia unico strumento per ottenere un effetto esimente dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001 (in relazione al verificarsi di gravi infortuni).
D.M. 13/02/2014 fornisce in allegato la modulistica necessaria per la predisposizione dei modelli semplificati, ferma restando la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alla stessa, in relazione alla complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.

Gli argomenti trattati dal Decreto sono i seguenti:

politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento (caratteristiche dell’azienda; dati di precedenti eventi negativi; conoscenza ed informazione sulle attività lavorative e descrizione dei processi aziendali; valutazione dei rischi aziendali; autorizzazioni, documenti e certificazioni; legislazione applicabile).

Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici/fisici/biologici. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso. Gestione degli appalti. Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Attività di sorveglianza sanitaria. Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Acquisizione di documentazione e certificazione obbligatoria per legge. Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (sorveglianza/monitoraggio o misurazione dell’adozione delle procedure/modelli; indagini su infortuni, incidenti e situazioni pericolose; non conformità, azioni correttive ed azioni preventive). Identificazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza (datore di lavoro, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, addetti alle emergenze e primo soccorso, lavoratori, medico competente, RLS). Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (violazione/elusione del sistema di controllo; mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal MOG; mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza; commissione di reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) Sistema di controllo sull’attuazione del MOG e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
à delle misure adottate.

In conclusione, si può affermare che questo nuovo decreto sui MOG semplificati segua le tracce delle procedure standard di valutazione dei rischi, al fine di mettere in piedi un sistema utile al datore di lavoro nel verificare di aver effettivamente messo in atto tutto quanto necessario per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, oltre all’effettivo valore esimente rispetto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001 (condizione sempre subordinata all’adozione ed alla corretta ed efficace applicazione del MOG).

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