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News Ambiente – dicembre 2015

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29 Dicembre 2015 Stampa

SISTRI: proroga sanzioni al 31 dicembre 2016

Il cosiddetto “decreto milleproroghe” ha prorogato al 31.12.2016 l'entrata in vigore delle sanzioni Sistri previste dall'art. 260-bis del decreto legislativo 152/2006 , escluse quelle previste ai comma 1 e 2 ( omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo nei termini previsti, già applicabili dal 1 aprile 2015 ove dovuti).

Si conferma quindi il doppio regime per le aziende obbligate al Sistri (tenuta obbligatoria dei registri cartacei e formulari con relative sanzioni e utilizzo del sistema di tracciabilità “Sistri” che però non può essere oggetto di sanzioni fino al 1 gennaio 2017). Si applicano invece (già dal 1 aprile 2015) le sanzioni per omessa iscrizione Sistri e omesso pagamento del contributo Sistri nei termini previsti (30 aprile di ogni anno) per i soggetti obbligati.

Ricordiamo che gli obbligati al Sistri sono:

– i produttori di rifiuti pericolosi che hanno più di dieci dipendenti (addetti);
– i trasportatori di rifiuti pericolosi;
– i gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi;
– ​imprese ed enti che effettuano commercio ed intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.

Albo gestori ambientali: tre nuove delibere

Tre nuove delibere dell’Albo gestori ambientali sono state rese note con altrettanti comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2015, n. 292.

In particolare:

– la deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, prot. n. 02/ALBO/CN «Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti» stabilisce le tipologie di rifiuti che un’impresa che già effettua trasporti in conto terzi, ma intenzionata a iscriversi alla categoria 4  e/o 5, può trasportare;
– la deliberazione n 3 del 15 ottobre 2015, prot. n. 03/ALBO/CN «Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti» apporta due correzioni alla deliberazione 16 settembre 2015, prot. n. 02/ALBO/CN, di cui sopra;
– la deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015, prot. n. 04/ALBO/CN«Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» reca in allegato la modulistica per la comunicazione all’Albo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi.

Deliberazione n.2 del 16 settembre 2015

Con la Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito una semplificazione per l’iscrizione per talune categorie. E’ infatti previsto, in ottemperanza all’art. 8, comma 2 del D.M. n. 120/2014, che le imprese iscritte per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni.

Nella Deliberazione sopra richiamata sono pubblicati i criteri ed anche i nuovi moduli di domanda / variazione di iscrizione che prevedono la richiesta a più categorie.

Per quanto concerne i criteri di iscrizione, la discriminante è se l’impresa esercita il trasporto professionale conto terzi (con veicoli immatricolati uso terzi) o è in possesso di veicoli immatricolati ad uso proprio (o presi in locazione ad uso proprio). Si rimanda alla deliberazione per i dettagli dei criteri di iscrizione.

Nulla invece è stabilito in merito alla possibilità di rilascio di un unico provvedimento di iscrizione, alle modalità di pagamento dei diritti annuali stabiliti per le singole categorie (se ricompresi in quelli dell’iscrizione ordinaria o, comunque, da versare) e, nel caso di rilascio di un unico provvedimento, alla durata (in tal caso è desumibile che la validità del provvedimento sia riferibile alla durata “più breve”, cioè 5 anni, rispetto ai 10 della cat. 2-bis).

Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la  Deliberazione 15 ottobre 2015, recante “Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti”.

Ai sensi dell’art. 8 , c.2 del decreto n. 120/2014, infatti, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di  cui  alle  categorie 2-bis e 3-bis se  lo  svolgimento  di  queste  ultime  attività  non comporta variazioni della categoria, della classe e  della  tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Come riportato precedentemente, il Comitato nazionale con la deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120” aveva stabilito i criteri per l'applicazione della presente disposizione.
, considerato che nella medesima non sono state ricomprese tutte le fattispecie rientranti nei criteri stabiliti dalla deliberazione stessa, il Comitato ha ritenuto di apportare le necessarie integrazioni alla deliberazione.

Nello specifico, alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, quarto rigo, dopo le parole “rifiuti speciali pericolosi” e prima delle parole “dei quali la stessa impresa” sono inserite le parole “e non pericolosi”.
) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “
) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015

Con Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 il Comitato nazionale dell’Albo ha emanato alcune disposizioni riguardanti la procedura di iscrizione semplificata in categoria 1.

Tale iscrizione, com’è noto, trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 212, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, in base al quale per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente: tale iscrizione “è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni”. L’art. 16, comma 1, lett. a), D.M. n. 120/2014 precisa che l’iscrizione, per tali soggetti, è effettuata sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Nella Deliberazione del 18 novembre 2015 si precisa a tal proposito che i soggetti iscritti all’Albo con procedura semplificata ex art. 212, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, il cui provvedimento di iscrizione sia privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli ed alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi, sono tenuti a presentare la comunicazione di cui al modello allegato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla Sezione regionale competente. Quest’ultima aggiorna l’iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. L’adozione di tali disposizioni si è resa necessaria in quanto (come si legge nelle premesse della Deliberazione) molte iscrizioni in procedura semplificata attualmente non riportano – al pari delle altre – gli estremi identificativi dei veicoli e le tipologie dei rifiuti trasportabili. 

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