Torna all'elenco

News Ambiente – novembre 2015

3 minuti di lettura
23 Novembre 2015 Stampa

Classificazione dei rifiuti:

Ecco cosa cambia in concreto dopo le modifiche normative intercorse nel 2015.

La prima modificha normativa è stata quella del 18 febbraio 2015 quando  è entrata in vigore la nuova procedura per la classificazione dei rifiuti come previsto dal Decreto Competitività, ed ecco cosa è cambiato nel concreto da febbraio:

– la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;

– se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto” (sempre pericoloso), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere

– determinare al fine di procedere alla sua gestione;

– se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto” (sempre non pericoloso), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;

– se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.

Allo scopo sarà necessario:

– individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi);

– determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);

– stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo
(mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

Inoltre:

– se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono),
individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi come riferimento i “composti peggiori”;

– quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Successivamente altre novità sono entrate in vigore il 1° giugno scorso, introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, che ha modificato l’elenco europeo dei rifiuti e introdotto nuovi codici e dal Regolamento 2014/1357/UE che ha ridefinito le caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi

In particolare:

– sul Portale Sistri è stata pubblicata la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative. 

con il Regolamento 2014/1357/UE il vecchio acronimo “H”, che definiva le caratteristiche di pericolosità degli scarti (da H1 a H15) viene sostituito con l'acronimo “HP” che sta per “Hazardous Properties” (da HP1 a HP15).

– con la Decisione 2014/955/UE, invece, i codici passano da 839 a 842 e vengono soppressi gli articoli 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE, vecchie disposizioni per l’assegnazione del codice Cer da parte del produttore introdotte con il decreto Competitività ma contrastanti con il nuovo Regolamento 2014/1357/UE. 

In attesa di nuove proroghe o modifiche in materia, dal 1/1/2016 per i soggetti tenuti all’adesione al SISTRI, in particolare per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti (addetti), entrano in vigore le sanzioni relative al mancato/errato utilizzo del SISTRI e cessa quindi il periodo di compresenza obblighi antecedenti al SISTRI (tenuta registri di carico e scarico e formulari obbligatoria ed utilizzo contemporaneo Sistri senza però l'applicazione delle sanzioni).

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate