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Appalti pubblici: il DL Sostegni Ter semplifica le compensazioni sulle variazioni dei prezzi

2 Febbraio 2022 Stampa

Il decreto legge Sostegni Ter, entrato in vigore il 27 gennaio scorso, ha semplificato le compensazioni sulle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Fino al 31 dicembre 2023 è dunque previsto quanto segue:

Le principali novità

  • è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi (finora le stazioni appaltanti avevano la facoltà di inserimento di tali clausole;
  • per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta;
  • il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (con apposito Decreto e con il supporto dell’INPS) determina entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali di costruzione relativi a ciascun semestre;
  • nel caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle somme appositamente accantonate dalle stazioni appaltanti per tale scopo.

La procedura operativa

In estrema sintesi la procedura operativa è la seguente: la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L’appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (i decreti pubblicati il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno ndr.), esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione (es. dichiarazione di fornitori o subcontraenti, prezzo dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta). Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

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