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Appalti pubblici: la Legge europea modifica il Codice dei contratti 

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27 Gennaio 2022 Stampa

Con l’entrata in vigore della Legge n.238/2021 cambiano le regole sugli appalti pubblici. Dal 1° febbraio, data dell’entrata in vigore, questo provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano la Legge europea 2019-2020, che ha il compito di armonizzare le regole tra i paesi membri su beni e servizi, merci, sicurezza e giustizia, fiscalità e dogane e appalti pubblici e che contiene alcune modifiche sostanziali al Codice dei contratti (D.lgs 50/2016 ndr.). Vediamo in sintesi le principali novità. 

Le novità introdotte dalla Legge europea

Per quanto riguarda gli appalti pubblici la novità più rilevante contenuta nella Legge europea è l’abrogazione dell’obbligo di indicare una terna di subappaltatori previsto dall’art.105 comma 6 del Codice dei contratti. Una imposizione criticata dalla nostra associazione fin dalla sua introduzione e già sospeso dai cosiddetti decreti “Sblocca-Cantieri” prima e “Semplificazioni” poi.

Con le modifiche all’articolo 105, commi 4 e 6 del Codice dei contratti, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o – indipendentemente dall’importo a base di gara – per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Tra le condizioni per l’affidamento delle attività in subappalto viene prevista l’insussistenza a carico del subappaltatore dei motivi di esclusione, stabiliti dall’art.80 del Codice dei contratti. Viene dunque eliminato l’onere imposto al concorrente di dimostrare l’assenza in capo al suo subappaltatore, dei motivi di esclusione. In sostanza si attribuisce al subappaltatore e non al concorrente principale, la dimostrazione della assenza dei motivi di esclusione.

Inoltre, con l’abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’art.105, viene consentito l’affidamento del subappalto anche al soggetto economico che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Altre novità riguardano l’articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico in caso di giudizio definitivo per determinati reati o in caso di presenza di determinate situazioni.

In particolare viene meno la possibilità che un operatore economico rimanga escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguarda non già l’operatore stesso, ma un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.

È stata poi introdotta una misura che modifica il comma 4 dell’art.80, come modificato dall’art.8, comma 5, lett. b), del D.L. 76/2020, che prevede l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertati e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

La norma interviene specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non “definitivamente accertate” quelle stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35mila euro.

Quando entrano in vigore le novità

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio 2022. Tutte le modifiche in tema di appalti si applicheranno quindi alle sole procedure indette dopo il 1° febbraio 2022.

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