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Buoni benzina: confermata l’esenzione fino a 200 euro per il 2023

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18 Gennaio 2023 Stampa

Anche per quest’anno il governo conferma l’esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro a lavoratore, per i datori di lavoro che intendono riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti.

La normativa di riferimento

A stabilirlo è l’art. 1 del DL n. 5/2023 che, tra le altre cose, prevede che:

“l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

I buoni, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno nemmeno a formare reddito fini contributivi.

Il valore dei 200 euro è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro). È opportuno pertanto che l’erogazione avvenga a parte con l’utilizzo di una voce paga ai sensi dell’art. 1 del DL.5/2023.

A chi è rivolta la misura

Il “bonus benzina” si rivolge unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi sono esclusi dal beneficio fiscale e contributivo i collaboratori, gli autonomi occasionali, i tirocinanti e gli amministratori.

Ricordiamo inoltre quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con circolare del 14/07/2022 n. 27E:

  • I buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempre che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
  • Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.
  • L’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientra nel beneficio anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
  • Il bonus carburante di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista di euro 258,23 dal medesimo articolo 51, comma 3. La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.

Considerato che la disposizione in esame è riferita al 2023, è bene ricordare che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (secondo il principio di cassa allargato ndr.).

Come funziona l’esenzione

L’esenzione del benefit trova applicazione per buoni o titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso del 2023 e nei primi 12 giorni dell’anno 2024, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

L’erogazione può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale e possono essere indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Sostituzione con il premio di risultato

È anche possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina, nel rispetto della normativa prevista. In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno 2023), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.

Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

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