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Classificazione dei rifiuti: il nuovo regolamento europeo sui rifiuti ecotossici

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7 Maggio 2018 Stampa

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI RIFIUTI ECOTOSSICI

A seguito di elaborati studi condotti a livello europeo nello scorso biennio, è stato pubblicato in GUUE n. 150 del 14 giugno scorso, il Regolamento UE 997/2017 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto attiene all’attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico” (HP14) , che negli ultimi anni è stato gestito in modo differente nei diversi Paesi Membri, a seguito dell’emanazione di un Regolamento UE 1357/2014 , mancante dei necessari riferimenti tecnici.

L’applicazione del regolamento diviene obbligatoria a partire dal 5 luglio 2018.

Tecnicamente parlando, e rispetto ai criteri ADR ad oggi in uso a livello italiano, si amplia la gamma delle sostanze che devono essere considerate nell’ambito della valutazione delle sostanze pertinenti da ricercarsi; infatti dovranno essere prese in esame, se ritenute pertinenti e potenzialmente presenti, anche le sostanze cosiddette “ozono lesive”.

Inoltre si applica il concetto di valore di soglia anche alla caratteristica di pericolo HP14, concetto già presente nell’ambito del Regolamento 1357/2014 ma fino ad oggi applicabile solamente ad alcune caratteristiche di pericolo (HP4, HP8 e HP6).

Schematicamente, il Regolamento 2017/997 prevede che siano classificati rifiuti pericolosi per ecotossicità , quei rifiuti che contemplano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. Contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o maggiore a 0,1%. In tale caso non si applica alcun valore di soglia.

  2. Contengono una o più sostanze con tossicità acuta per ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatoria delle concentrazioni pari o maggiore a 25%. In questo caso si applica un valore di soglia pari a 0,1%.

  1. Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412) con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25%. In questo caso si applicano due differenti valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411 o H412 si applica un valore di soglia dell’1%.

  1. Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per ambiente acquatico 1,2,3, o 4 cioè con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412 o H413) se la sommatoria è pari o maggiore del 25%. Anche in questo caso si applicano due diversi valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411, H412 o H413 si applica un valore di soglia dell’1%.

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